APPROFONDIMENTO
N.1


12 GENNAIO 2021

Incentivi all’assunzione, esonero contributivo e misure di politica attiva - Legge Bilancio 2021

Introduzione 

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato prorogato il termine di vigenza di talune agevolazioni contributive finalizzate a promuovere l’occupazione giovanile stabile, incentivare l’assunzione di donne lavoratrici e preservare i livelli occupazionali con particolare riguardo ad aree territoriali caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico determinate dalla crisi sanitaria.   

Di seguito, è offerta un’analisi di sintesi delle misure agevolative di maggior rilievo con riferimento alle quali assumeranno certamente rilevanza le attese precisazioni che si ritiene saranno a breve diffuse dall’INPS.

In via preliminare, si precisa che la fruizione degli incentivi di seguito illustrati è in ogni caso subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui:
  1) all’articolo 31 del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 150, per effetto del quale le agevolazioni non competono al datore di lavoro quando: 

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore avente titolo sia stato assunto con contratto di somministrazione; 
  • l’assunzione vìoli il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo applicato; 
  • abbia sospeso l’attività lavorativa per ragioni connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, salvo l’ipotesi in cui l’assunzione ovvero la trasformazione del contratto individuale di lavoro riguardino un lavoratore inquadrato in un livello diverso rispetto a quello dei lavoratori la cui attività sia stata sospesa ovvero sia impiegato in una differente unità produttiva (detta deroga trova applicazione anche in caso di somministrazione di lavoro);
  • l’assunzione afferisca ad un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento dell’irrogazione della sanzione estromissiva, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti a quelli del datore di lavoro che assuma o utilizzi a scopo di somministrazione detti lavoratori, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo; 

  2) all’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale il diritto del datore di lavoro a beneficiare delle misure incentivanti è subordinato a:  

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale (la sussistenza di tale requisito è dimostrato tramite il DURC);
  • assenza di violazioni di i) norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro e ii) altri obblighi di legge ovvero iii) accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Laddove non espressamente specificato, ogni riferimento deve intendersi volto alla Legge 31 dicembre 2020, n. 178.

Incentivo per l’assunzione di giovani d’età inferiore a 36 anni (articolo 1, commi 10-15)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per il biennio 2021 e 2022, al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di importo massimo pari a € 6.000,00, nell’ipotesi di assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato di un lavoratore:

  • d’età inferiore a 36 anni alla data d’assunzione;
  • che non sia mai stato occupato a tempo indeterminato (non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro).

L’esonero in parola è riconosciuto anche nell’ipotesi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della trasformazione (articolo 1, commi da 100 a 105 e 107 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nell’ipotesi in cui sia già stato parzialmente fruito l’esonero da parte di un precedente datore di lavoro, l’incentivo è riconosciuto al nuovo datore per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L’esonero è riconosciuto al datore di lavoro a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbia proceduto né proceda nei nove mesi successivi ad essa a effettuare:

  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 

ovvero 

  • licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (articolo 1, comma 12 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in deroga all’articolo 1, comma 104 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

L’eventuale violazione delle anzidette condizioni determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito dal datore di lavoro. Ai fini del computo del periodo residuo, detta revoca non ha effetto alcuno nei confronti di altri datori di lavoro privati che assumano il lavoratore.
Detta agevolazione non trova applicazione con riferimento ai rapporti:

  • di lavoro domestico;
  • rapporti di apprendistato (articolo 1, comma 104 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Fermo restando quanto sopra, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi al datore di lavoro che assuma lavoratori presso una sede o unità produttiva sita nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (articolo 1, comma 11 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

In attesa delle precisazioni che, come anticipato, saranno rese a breve in sede di prassi, si ritiene comunque opportuno precisare come con circolare 28 aprile 2020, n. 57, l’Istituto abbia già precisato, seppure con riferimento al previgente impianto normativo, che la misura agevolativa è cumulabile con gli incentivi che ‘assumono natura economica’, fra i quali: 

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • l‘IncentivO Lavoro (IO Lavoro)’ di cui al decreto direttoriale ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52.

Le misure incentivanti di cui sopra potranno essere fruite, ove autorizzate dalla Commissione europea, nel limite di € 800.000,00 (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante il ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’). 

Per la copertura degli oneri derivanti da dette misure sono stanziati € 200,9milioni per l’anno 2021 e € 139,1milioni per l’anno 2022, attinti dalle risorse del Programma Next Generation EU. 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (articolo 1, commi 16-19) 

Al datore di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, trasformi a tempo indeterminato il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con una donna lavoratrice che abbia compiuto il cinquantesimo anno d’età è riconosciuto l’esonero totale dal versamento della contribuzione obbligatoria, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per la durata di 18 mesi dalla data d’assunzione nel limite d’importo massimo annuo di € 6.000,00 (articolo 4, comma 9 della Legge 28 giugno 2012, n. 92). 

Nell’ipotesi di assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) di una donna lavoratrice che i) abbia compiuto il cinquantesimo anno d’età e ii) risulti disoccupata da almeno 12 mesi è riconosciuto l’esonero totale dal versamento della contribuzione obbligatoria, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per la durata di 18 mesi e nel limite di importo massimo annuo di € 6.000,00 (articolo 4, comma 10 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall’articolo 1, comma 16 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Le assunzioni agevolate devono determinare un incremento occupazionale netto calcolato in funzione della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Con specifico riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. 

L’incremento è considerato al netto delle diminuzioni del numero dei lavoratori occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La fruizione del beneficio in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è concessa nel limite di € 800.000,00 per impresa (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’).

Alla copertura degli oneri sono stanziati 37,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l’anno 2022, da valere sulle risorse del Programma Next Generation EU

Resta in ogni caso confermato l’incentivo di cui al già vigente articolo 4, comma 8 della Legge 12 giugno 2012, n. 92 ai sensi del quale con riferimento all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) di lavoratori i) d’età non inferiore a cinquanta anni e ii) disoccupati da oltre dodici mesi compete la riduzione del 50% della contribuzione posta a carico del datore di lavoro per la durata di dodici mesi. 

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - ‘Decontribuzione Sud’ (articolo 1, comma 161-168)

È prorogata sino al 31 dicembre 2029, seppure con modificazione degli importi spettanti, la vigenza dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Come noto, sino al 31 dicembre 2020 l’ordinamento riconosce al datore di lavoro un esonero dal versamento della contribuzione obbligatoria pari al 30%, con esclusione di premi assicurativi INAIL, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in Regioni che durante il 2018 abbiano registrato un prodotto interno lordo pro capite:

  • inferiore al 75% della media EU27 ovvero compreso tra il 75% e il 90% della media EU27 e
  • un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Stando alle risultanze statistiche rese note da Eurostat, trattasi delle Regioni italiane:
  a) ‘meno sviluppate’: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, caratterizzate da un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27;
  b) ‘in transizione’: Abruzzo, Molise e Sardegna, con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media EU27.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura dello sgravio è pari al:

  • 30% dei contributi previdenziali complessivi da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% dei contributi previdenziali complessivi da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi previdenziali complessivi da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ mentre, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione sarà subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici (articolo 1, comma 23-24)

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, è stato incrementato il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 per l’anno 2021 di 50milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

È demandata ad un decreto interministeriale la funzione di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e i professionisti (articolo 1, commi 20-22)

È istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria pari a 1 miliardo di euro per il 2021. 

Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti i) dai lavoratori autonomi, ii) dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e iii) dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000,00 e 
  • subìto un calo di fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019.

Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e i relativi criteri di ripartizione.

Contributo mensile per madri con figli disabili (articolo 1, commi 365-366)

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% è concesso un contributo mensile nella misura massima di € 500,00, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i criteri d’individuazione dei destinatari nonché le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Programma ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’ (articolo 1, commi 324-328)

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, è stato istituito il programma nazionale ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’ (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro rivolto a soggetti disoccupati (trattasi pertanto di soggetti privi d’impiego che abbiano dichiarato immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro).

Il programma sarà finanziato con le risorse del Fondo di nuova istituzione ‘Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive, rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell’ambito del programma React EU’, con una dotazione finanziaria di 500milioni di euro per l’anno 2021. 

Il programma GOL è volto all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro a: 

  •  beneficiari del reddito di cittadinanza;
  • disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi;
  • lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze. 

Nelle more dell’istituzione del programma GOL è stabilito sia riconosciuto un assegno di ricollocazione a beneficio dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sempre che l’interessato non raggiunga i requisiti per il trattamento di pensione fruendo degli ammortizzatori sociali.
Detto assegno è riconosciuto unitamente a:

  • bilancio delle competenze;
  • piano di riqualificazione professionale. 

Quanto sopra potrà trovare attuazione quando le autorità comunitarie ne avranno decretato l’ammissibilità al finanziamento del programma React EU.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






© Copyright ArlatiGhislandi, Milano – 2020

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