NOVA
N.96


03 DICEMBRE 2020

Sospensione dei termini di versamento dei contributi e delle ritenute fiscali cadenti nel mese di dicembre 2020

In data 30 novembre 2020 è entrato in vigore il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (‘Decreto Ristori quater’), in forza del quale sono state introdotte disposizioni di rilievo sia con riguardo alla fiscalità d’impresa che in tema di diritto del lavoro e della previdenza sociale, di seguito esposte in sintesi.

Ove non diversamente specificato, i rinvii normativi sono da intendersi rivolti al citato D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

A. Misure in materia di integrazione salariale (articolo 13). I trattamenti d’integrazione salariale (integrazione salariale ordinaria e in deroga e assegno ordinario) di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti, nel limite delle risorse finanziarie a tal fine stanziate, anche a beneficio dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. 9 novembre 2020, n. 149.

B. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 (articolo 2). I soggetti che esercitino attività d’impresa, arte o professione e con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato possono avvalersi della sospensione dei termini che scadono previsti nel mese di dicembre 2020 a condizione che trattasi di soggetti:
  a) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e 
  b) che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in misura almeno pari al 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Rientrano nell’ambito d’applicazione della sospensione dei termini i versamenti:

  • dei contributi previdenziali e assistenziali
  • delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • dell’imposta sul valore aggiunto.

Della sospensione dei predetti versamenti possono altresì avvalersi i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che abbiano intrapreso l’attività successivamente al 30 novembre 2019. La sospensione dei versamenti di cui sopra può essere invocata a prescindere dai requisiti soggettivi di cui alle precedenti lettere a) e b) ove trattasi di soggetti:

  • che esercitino attività economiche sospese dall’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale che al 26 novembre 2020 risultavano essere caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto per effetto d’apposita ordinanza del Ministero della Salute;
  • operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 ovvero esercitino attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator e abbiano il domicilio fiscale, sede legale od operativa in un’area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto per effetto d’apposita ordinanza del Ministero della salute.

I versamenti di cui alla presente lettera B. sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • attraverso un piano di rateizzazione fino a un numero massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

C. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 (articolo 1, comma 1); di tale proroga possono avvalersi tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale (o sede operativa) nel territorio dello Stato.

D. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento - in un’unica soluzione e senza applicazioni di sanzioni e interessi - della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 laddove trattasi di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con:
  a) domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e 
  b) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in misura almeno pari al 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per effetto dell’articolo 1, comma 4, a prescindere dai requisiti di cui alla precedente lettera b), la suddetta proroga al 30 aprile 2021 può essere altresì invocata da:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 e con domicilio fiscale o sede operativa in un’area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ed espressamente individuata al 26 novembre 2020 mediante ordinanza del Ministero della Salute; 
  • dagli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate al 26 novembre 2020 mediante apposita ordinanza del Ministero della Salute


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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