NOVA
N. 85


02 NOVEMBRE 2020

Lavoro agile per genitori lavoratori con figli minori di anni 16

E’ stata elevata da 14 a 16 anni l’età del figlio convivente con riferimento al quale, nell’ipotesi in cui lo stesso sia sottoposto a un periodo di quarantena per espressa disposizione dell’ASL competente, il genitore lavoratore può, d’intesa con il datore di lavoro, svolgere la prestazione lavorativa in regime di ‘lavoro agile’ durante l’intero periodo di quarantena o per una frazione dello stesso (articolo 21-bis, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n.  104 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 così come modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera a) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).

Come noto, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di ‘lavoro agile’ è riconosciuto al genitore lavoratore durante il periodo di quarantena del figlio a motivo di un contatto verificatosi:

 a) all’interno del plesso scolastico;

 b) durante lo svolgimento di attività sportive di base;

 c) all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;

 d) nel corso di attività motoria svolta in strutture – sia pubbliche che private – quali: 

  • palestre,
  • piscine,
  • centri sportivi, circoli sportivi.

A decorrere dal 29 ottobre 2020, al genitore lavoratore è altresì riconosciuto il diritto a prestare l’attività in regime di ‘lavoro agile’ anche nell’ipotesi in cui con apposito provvedimento amministrativo sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica ‘in presenza’ del figlio convivente minore di anni 16.

Ove detta soluzione organizzativa non fosse percorribile, il genitore lavoratore può fruire – alternativamente all’altro genitore – di uno specifico congedo indennizzato (e coperto da contribuzione figurativa) a condizione che detto congedo sia fruito in relazione ad un figlio convivente d’età minore di anni 14. Tale periodo di congedo può estendersi:

  • per l’intero periodo di quarantena del figlio (o per una frazione dello stesso) purché questa sia stata disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente  competente a seguito di un contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ovvero
  • per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

L’importo dell’indennità è pari al 50% della retribuzione altrimenti spettante e determinata in base all’articolo 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Più precisamente, l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera riferita al periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Al proposito, è opportuno precisare che, in via generale, per ‘retribuzione media globale giornaliera’ deve intendersi l’importo ottenuto dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il periodo di congedo.

Inoltre, essendo nel caso di specie espressamente esclusa l’applicabilità dell’articolo 23, comma 2 del citato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non concorrono alla determinazione dell’indennità in parola:

  • il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia;
  • il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità;
  • altri eventuali ulteriori i) premi, ii) mensilità o iii) trattamenti accessori spettanti al lavoratore.

L’indennità non compete laddove l’astensione dal lavoro sia posta in relazione con un figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni. In tale ipotesi, e laddove la soluzione del ‘lavoro agile’ non possa essere percorsa, il genitore lavoratore ha comunque il diritto di astenersi dallo svolgimento dell’attività di lavoro. In concomitanza di tale periodo:

  • il lavoratore non ha diritto a percepire un’indennità né la retribuzione;
  • non è prevista la copertura della contribuzione figurativa;
  • vigono sia il divieto di licenziamento che il diritto alla conservazione del posto di lavoro.



Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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