NOVA
N. 86


03 NOVEMBRE 2020

‘Decontribuzione Sud’ - Istruzioni operative

Introduzione 

Con circolare 22 ottobre 2020, n. 122, l’INPS ha reso note le istruzioni che consentono di fruire dell’agevolazione diretta a favorire l’occupazione in aree svantaggiate d’Italia - e denominata ‘Decontribuzione Sud’ - di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Detta agevolazione, compresa nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato e finalizzata a rispondere al fabbisogno di liquidità determinato dalla crisi sanitaria, ha ricevuto la recente approvazione della Commissione europea, che, pur entro determinate soglie di fruizione, l’ha giudicata una misura ‘opportuna e proporzionata’.

Beneficiari

I beneficiari dell’agevolazione in esame sono i datori di lavoro privati che, a prescindere dalla dimensione dell’impresa e dal settore economico di appartenenza, abbiano sede legale o operativa nelle Regioni in cui:

  • il prodotto interno lordo regionale pro capite determinato con riferimento al 2018 sia risultato inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e
  • il tasso di occupazione risulti inferiore alla media nazionale.

Alla luce dei parametri testé richiamati, il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero in argomento nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono esclusi dall’ambito d’applicazione i) i datori di lavoro appartenenti ai settori finanziario e agricolo e ii) i rapporti di lavoro domestico.

Misure dell’esonero contributivo

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori nella misura del 30% del debito contributivo complessivamente dovuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è fruibile per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Oltre ai premi e alla contribuzione dovuta all’INAIL, l’esonero non opera in relazione agli elementi della contribuzione di seguito elencati:

  • contributo dovuto al ‘Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile’ di cui all’articolo 1, comma 755 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • contributo dovuto ai Fondi di solidarietà di cui al Capo III del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • contributo in misura dello 0,30% destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L’Istituto ha precisato che l’esonero può essere fruito, per ciascuna impresa, senza alcun limite massimo d’importo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020.

Tuttavia, resta inteso che la Commissione europea ha autorizzato con decisione del 6 ottobre 2020 la concessione dell’agevolazione in esame subordinandone il riconoscimento all’osservanza del regime di aiuti di Stato e, quindi, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

  • limite massimo della misura per ciascuna impresa di € 800.000,00, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (il suddetto limite è ridotto a € 120.000,00 per i settori della pesca e dell’acquacoltura);
  • la situazione di difficoltà sia sopravvenuta successivamente al 31 dicembre 2019 in ragione dell’epidemia.

Il periodo di fruizione dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nelle ipotesi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In tale ipotesi, dunque, è ammesso un differimento del periodo di godimento dell’agevolazione.

Procedura

L’agevolazione può essere fruita solo previa istanza del datore di lavoro all’INPS a condizione che, si ribadisce, sia rispettato il requisito geografico della prestazione di lavoro in relazione alla quale lo sgravio è fruito.

A tal fine, la competente Struttura dell’Istituto attribuisce alla matricola aziendale il codice di autorizzazione ‘0L’ che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di ‘Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno’.

In ogni caso, il codice di autorizzazione è attribuito alla luce di opportuni controlli effettuati con le comunicazioni obbligatorie.

Il codice in parola ha validità sino al 31 dicembre 2020.

 Condizioni per la fruizione

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in esame è subordinato:

  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro beneficiario;
  • alla circostanza che il datore di lavoro sia ottemperante alla normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro (ivi compresa, ovviamente, la disciplina emergenziale in materia di tutela della salute);
  • al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






© Copyright ArlatiGhislandi, Milano – 2020

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione elettronica sono riservati.