NOVA
N.95


02 DICEMBRE 2020

Fondo nuove competenze – Ulteriori precisazioni dell’ANPAL

L’ANPAL ha ritenuto di intervenire nuovamente – a distanza di pochi giorni dalle precedenti “FAQ” - con alcune proprie interpretazioni in relazione alla disciplina dettata con riguardo al Fondo nuove competenze (FNC) dall’articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dal D.I. 22 ottobre 2020 e dall’Avviso pubblico approvato dall’Agenzia stessa con determina del 4 novembre 2020, offrendo ulteriori precisazioni rispetto alle prime risposte ai quesiti già rese in data 23 novembre 2020.

In particolare, le più recenti delucidazioni dell’Agenzia afferiscono:

  • ad una sorta d’incompatibilità tra i periodi d’integrazione salariale e l’intervento finanziario del Fondo. Al riguardo, l’Agenzia ha appunto ritenuto incompatibile il finanziamento quando il programma di formazione debba svolgersi nella medesima settimana nel corso della quale è stata disposta la riduzione dell’orario di lavoro e richiesto l’intervento di un trattamento d’integrazione salariale per i lavoratori coinvolti. Nonostante la risposta resa dall’Agenzia riguardi un esempio formulato in relazione ad una sola settimana, per analogia pare purtroppo ragionevole immaginare che l’interpretazione (naif) dell’ANPAL sia di una incompatibilità dell’accesso al Fondo quando il contratto di rimodulazione dell’orario di lavoro si sovrapponga, anche parzialmente, ad un periodo di integrazione salariale. Infatti, nonostante né il richiamato articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 24 né il D.I. 22 ottobre 2020 dispongano alcunché in materia, l’Agenzia ribadisce che un lavoratore non possa essere destinatario di interventi di sostegno al reddito e al contempo essere coinvolto in attività formativa volta allo sviluppo d competenze professionali finanziata dal Fondo.
    Resta dunque inteso che un accordo di rimodulazione dell’orario che riguardi lavoratori diversi dai lavoratori beneficiari di un trattamento d’integrazione salariale dà diritto a beneficiare dell’incentivo erogato dal Fondo. Resta ancora, purtroppo flebile, la speranza che tale incompatibilità si riferisca alla presenza dei due strumenti (FNC e CIG) durante la medesima settimana, attendiamo in tal senso un ulteriore tornata di risposte.
  • il ricorso al FNC non impedisce al datore di lavoro di procedere ad un licenziamento collettivo né individuale, così come di incentivare l’esodo di un lavoratore. Come disposto dall’articolo 3 del D.I. 22 ottobre 2020, il programma formativo può anche mirare ad uno sviluppo delle competenze in vista di una eventuale ricollocazione del lavoratore;
  • fermo restando che l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali di queste operanti presso il datore di lavoro, il coinvolgimento di lavoratori appartenenti alla categoria di ‘dirigente’ deve essere disciplinato mediante apposito accordo stipulato con la rappresentanza che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro applicabile a tale categoria di lavoratori;
  • con riguardo alla registrazione dell’attività di formazione, l’Agenzia ha espresso la ‘preferenza’ per un’attestazione e certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori partecipanti al programma formativo rilasciate da un soggetto terzo;
  • l’accordo di rimodulazione dell’orario - nel quale peraltro è dedotto il programma di sviluppo di competenze professionali - deve indicare i lavoratori coinvolti nel programma, individuati in base ai fabbisogni formativi rilevati dal datore di lavoro e che questi ritiene necessitino di maggiori competenze alla luce delle innovazioni tecniche e organizzative apportate o di nuovi servizi introdotti. Il progetto formativo deve espressamente individuare gli obiettivi di sviluppo perseguiti in relazione a ciascun lavoratore o per ogni ‘tipologia’ (o ‘gruppo omogeneo in formazione’) di lavoratori;
  • per quanto concerne il finanziamento, il FNC sostiene il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia; il versamento è effettuato dall’INPS sul conto corrente il cui IBAN è stato comunicato dal datore di lavoro istante nella misura del 70%  a titolo di anticipazione e del 30% a saldo.

Gli orientamenti da ultimo espressi dall’Agenzia lasciano presagire alla pubblicazione di ulteriori precisazioni che, perché sia restituita certezza e stabilità al sistema regolamentare, è auspicabile siano rese,

  a) con la massima tempestività, dal momento che l’accordo di rimodulazione dell’orario, nel quale è peraltro dedotto il programma di sviluppo delle competenze professionali, deve essere stipulato entro il ravvicinatissimo termine del 31 dicembre 2020;

  b) mediante apposita circolare o nota in cui siano trattati i profili cruciali della disciplina, garantendo sistematicità e organicità all’impianto normativo che non possono essere assicurate rispondendo alle domande che siano state poste con maggiore frequenza all’Agenzia. 

Diversamente, uno strumento di politica attiva come il Fondo nuove competenze, interessante quanto bisognoso di una decorosa regolamentazione, non potrà che perdere la propria iniziale attrattività. 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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