NOVA
N.104


23 DICEMBRE 2020

‘Ulteriore detrazione fiscale’ – Precisazioni

Con circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha reso i primi chiarimenti di carattere interpretativo circa la disciplina dettata in materia di ‘Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente’ dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21.

Come noto, detto decreto ha introdotto due distinte misure fiscali:

  • il trattamento integrativo, misura strutturale vigente a far tempo dal 1° luglio 2020 e spettante al lavoratore con un reddito inferiore o pari € 28.000,00;
  • l’ulteriore detrazione fiscale, misura temporanea applicabile per il solo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 e posta a beneficio del lavoratore con un reddito superiore a € 28.000,00 e pari o inferiore a € 40.000,00.

Il presente intervento mira a descrivere i tratti essenziali della disciplina relativa all’ulteriore detrazione fiscale di cui all’articolo 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, anche alla luce delle indicazioni operative offerte dall’Amministrazione finanziaria con la più sopra citata circolare.

Ulteriore detrazione fiscale – Elementi essenziali

In un’ottica di riduzione del cuneo fiscale, la legislazione vigente garantisce al lavoratore avente titolo - e per il solo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 - un’ulteriore detrazione fiscale la cui misura è determinata secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata.

 Reddito complessivo

Ammontare detrazione

 Superiore a € 28.000,00 e sino a € 35.000,00

 €480 + [€120 x (€35.000 – reddito complessivo) / €7.000]

 Superiore a € 35.000,00 e sino a € 40.000,00

 €480 x [(€40.000 – reddito complessivo) / €5.000]

L’importo della detrazione in esame, riconosciuto a condizione vi sia capienza di imposta lorda, è rapportato al periodo di lavoro e decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a € 40.000,00.

È inteso che sino ad un reddito complessivo pari a € 28.000,00, il lavoratore ha diritto a beneficiare del solo trattamento integrativo.

Pertanto, si intendono esclusi dall’ambito d’applicazione delle disposizioni in tema di ulteriore detrazione fiscale i lavoratori che abbiano un reddito inferiore o pari a € 28.000,00 (a costoro potrà competere il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3) e superiore a € 40.000,00. 

Come anticipato, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione in parola, che compete con riferimento alle prestazioni rese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuta dal sostituto d’imposta - opportunamente ripartita - a far tempo dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio l’effettivo diritto del lavoratore a beneficiarne.

Ambito di applicazione

Hanno titolo a fruire dell’ulteriore detrazione, i contribuenti il cui reddito complessivo sia formato: 
  a) da redditi da lavoro dipendente;
  b) da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di seguito elencati:

  •  le pensioni di ogni genere nonché gli assegni a queste equiparati,
  • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca,
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato,
  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante,
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 del TUIR concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1 del TUIR concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente,
  • le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari
  • le remunerazioni dei sacerdoti,
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Ai fini della verifica della spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale, concorrono per intero alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore: 
  c) i redditi di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario;
  d) il reddito assoggettato all’articolo 44, comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e recante norme in materia di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  e) il reddito sottoposto all’applicazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime fiscale speciale previsto per i lavoratori ‘impatriati’.

In particolare, il reddito percepito a titolo di premio di risultato e assoggettato a tassazione sostitutiva (art. 1, commi da 192 a 189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è sommato - ai soli fini della verifica della capienza dell’imposta lorda - ai redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.

In ogni caso, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (ad eccezione dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti, da considerare ai fini della determinazione del reddito complessivo).

Adempimenti del sostituto d’imposta

I soggetti di seguito elencati riconoscono l’ulteriore detrazione ai contribuenti aventi titolo: 

  • gli enti e le società di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR;
  • le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali di cui all’articolo 55 del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le imprese agricole;
  • il curatore fallimentare;
  • il commissario liquidatore.

L’ulteriore detrazione in parola:

  • è riconosciuta automaticamente (non è necessaria un’esplicita richiesta da parte del contribuente, tuttavia il sostituto non procede all’erogazione del trattamento integrativo nell’ipotesi in cui il lavoratore formuli espressamente tale richiesta);
  • è rapportata al periodo di lavoro;
  • come detto, compete in relazione all’attività di lavoro svolta (in particolare, la detrazione spetta ‘per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il secondo semestre 2020 i giorni lavorabili sono pari a 184 giorni, pertanto l’importo del trattamento deve essere determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni effettivamente lavorati durante il secondo semestre 2020).

In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta è tenuto a verificare l’effettiva spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale, provvedendo all’eventuale recupero laddove il lavoratore non sia in possesso dei requisiti previsti dal richiamato articolo 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. 
Qualora il recupero abbia ad oggetto un importo superiore a € 60,00, lo stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a decorrere dalla retribuzione con riferimento alla quale sono condotte le operazioni di conguaglio.
Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro, sarà tenuto a recuperare gli eventuali benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata. Peraltro, quando il sostituto d’imposta non possa procedere al recupero per incapienza, l’importo non trattenuto è comunicato al lavoratore interessato che sarà tenuto a provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Ai fini della determinazione dell’importo dell’agevolazione, il sostituto d’imposta utilizza i dati reddituali in suo possesso per effetto, ad esempio, delle comunicazioni ricevute dal lavoratore relative a redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno. 

L’AdE ha precisato che con riferimento all’erogazione dell’ulteriore detrazione fiscale, in mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità circa l’attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, il sostituto d’imposta è tenuto ad osservare le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposto lorda. In particolare, ai fini della determinazione dell’imposta netta, l’importo massimo dell’agevolazione spettante è sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente spettanti; l’importo complessivo così determinato è quindi portato in diminuzione dell’imposta lorda fino a concorrenza della stessa.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno








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