NOVA
N. 90


16 NOVEMBRE 2020

Esonero contributivo – Istruzioni operative

Introduzione

Con messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, l’INPS ha diffuso le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, inserito solo recentemente tra le misure del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato introdotti a sostegno dell'economia nell'attuale fase di emergenza in forza della decisione C (2020) 7926, assunta dalla Commissione europea in data 10 novembre 2020.

Condizioni e requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo

Come noto, il richiamato articolo 3, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 prevede che al datore di lavoro non agricolo sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali posti a suo carico a condizione che:

  • abbia fruito per i mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti d’integrazione salariale ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

  • non presenti una nuova domanda d’integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 con riferimento a periodi decorrenti successivamente al 12 luglio 2020. Al riguardo, è opportuno precisare che in forza del sopravvenuto disposto di cui all’articolo 12, comma 15 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il datore di lavoro che abbia presentato istanza per fruire dell’esonero contributivo ha facoltà di rinunciarvi per la frazione d’esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare una domanda di accesso al trattamento d’integrazione salariale per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del medesimo D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

L’esonero contributivo in parola è riparametrato e applicato su base mensile: 
a) sino al 31 dicembre 2020;
b) per un periodo massimo di quattro mesi (quindi, la fruizione dell’esonero può interessare un arco temporale più breve);
c) nel limite della contribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro.

Facendo seguito alla propria circolare 18 settembre 2020, n. 105, mediante la quale l’Istituto ha reso le prime indicazioni, con il citato messaggio 13 novembre 2020, n. 4254 è stato precisato che il datore di lavoro avente titolo a fruire del beneficio in esame è tenuto a presentare apposita istanza d’attribuzione del codice di autorizzazione ‘2Q’, avente il significato di ‘Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020’ e valido dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

Modalità di presentazione dell’istanza 

All’istanza, trasmessa mediante la funzionalità ‘Contatti’ del cassetto previdenziale è allegata un’autocertificazione tramite la quale l’istante è tenuto ad indicare:

  • il numero di ore d’integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 e riguardanti la medesima matricola aziendale;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, aumentata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • la contribuzione posta a carico del datore di lavoro e calcolata su detta retribuzione globale, considerando ai fini del calcolo l’aliquota contributiva astrattamente dovuta, escludendo dunque l’incidenza di eventuali agevolazioni contributive spettanti in concomitanza delle stesse mensilità di maggio e giugno 2020;
  • l’importo dell’esonero contributivo spettante, pari al doppio della contribuzione di cui al punto precedente.

In ogni caso, la misura dell’esonero - dal quale è opportuno precisare devono intendersi esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL - non può superare l’importo della contribuzione datoriale dovuta per ciascuna mensilità in corrispondenza della quale l’esonero stesso è fruito. Come anticipato, ove vi sia capienza, l’esonero può essere fruito per il suo intero ammontare mediante la denuncia relativa ad una sola mensilità.

Termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in concomitanza del quale il datore di lavoro intende beneficiare dell’esonero.

Istruzioni operative per l’eventuale regolarizzazione

Il datore di lavoro che abbia sospeso l’attività potrà recuperare lo sgravio spettante mediante la procedura istituita per le regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig).

Analogamente dicasi con riguardo ai datori di lavoro nell’ipotesi in cui la fruizione dell’esonero debba essere riferita ai mesi di agosto 2020, settembre 2020 o di ottobre 2020 (ove non fosse possibile provvedervi con la denuncia corrente).



Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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