NOVA
N.108


31 DICEMBRE 2020

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Novità in materia di trattamenti di integrazione salariale, divieto di licenziamento ed esonero della contribuzione obbligatoria.

Introduzione

Con la definitiva approvazione della legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n.137) e la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale sono state ufficialmente disposte nuove misure atte a garantire ai lavoratori ed alle imprese il sostegno necessario a fronteggiare anche per i primi mesi dell’anno 2021 le difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica in atto.

In linea con i precedenti provvedimenti legislativi, l’articolo 1, commi da 300 a 311 della citata legge dettano disposizioni in materia di:
  a) nuovi trattamenti d’integrazione salariale con causale Covid-19 fino a 12 settimane per periodi di sospensione o riduzione dell’attività collocati tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021, per quanto attiene la cassa integrazione guadagni ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per quanto attiene la cassa integrazione guadagni in deroga e l’Assegno ordinario;
  b) divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021;
  c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali a beneficio dei datori di lavoro che non presentino domanda per trattamenti d’integrazione salariale di cui alla precedente lettera a).

  1. Trattamento di integrazione salariale
L’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre, n. 178 stabilisce che il datore di lavoro che sospenda l’attività o riduca l’orario di lavoro per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possa presentare istanza per la concessione di trattamenti d’integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

  1.1 Durata e collocazione del periodo d’integrazione salariale
Come anticipato, il trattamento d’integrazione salariale ordinario o in deroga e di assegno ordinario può essere autorizzato per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso 
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. 
Eventuali periodi già autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati al periodo di 12 settimane di cui sopra.

  1.2 Lavoratori beneficiari e contributo addizionale
Sono ammessi a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in esame anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della presente legge (e pertanto al 1° gennaio 2021).
Il ricorso alle 12 settimane di intervento dell’ammortizzatore sociale, a differenza di quanto previsto dai precedenti interventi legislativi emergenziali, non comporta il versamento di alcun contributo addizionale. 

  1.3 Presentazione della domanda – Termini e aspetti procedurali
Ai fini dell’accesso al periodo di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il datore di lavoro è tenuto a presentare un’istanza per via telematica all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è stabilito entro il 28 febbraio 2021.

  1.4 Termini di invio dei dati necessari per il pagamento diretto della prestazione
Nell’ipotesi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale devono essere trasmessi all’Istituto entro la fine del mese successivo al mese in cui è collocato il periodo d’integrazione salariale.
Laddove il provvedimento di concessione sia adottato successivamente al periodo d’integrazione salariale, la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall’adozione dell’anzidetto provvedimento.

In sede di prima applicazione, i termini di cui sopra sono in ogni caso prorogati al 31 gennaio 2021 nell’ipotesi in cui tale termine sia successivo al termine altrimenti individuato in via ordinaria.
  
  2. Divieto di licenziamento
I commi 309 e 310 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedono rispettivamente la proroga al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento:

  • collettivo, ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (è fatta salva l’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
  • individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

È prevista l’esclusione dall’ambito d’applicazione del divieto di licenziamento delle ipotesi di seguito elencate (articolo 1, comma 311 del Legge n. 178/2020):

  •  licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • stipulazione di un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale vòlto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro con riferimento ai soli lavoratori che aderiscano al predetto accordo.
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione (qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, il divieto non si applica ai soli licenziamenti riguardanti i settori non interessati dall’esercizio provvisorio).

  3. Esonero dal versamento dei contributi alternativo ai trattamenti d’integrazione salariale 
Il datore di lavoro non agricolo che non richieda i trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (paragrafo 1.) ha titolo a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori a suo carico - ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane.
La misura dell’esonero – che, riparametrato su base mensile, può essere fruito entro il 31 marzo 2021 – è determinata sulla base della contribuzione che sarebbe stata accreditata al lavoratore in relazione alle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020).

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dall’articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300 della Legge n.178/2020.

L’effettiva fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente paragrafo è subordinata all’espressa autorizzazione della Commissione europea. Sino ad allora, le testé citate disposizioni non trovano alcuna concreta applicazione.
 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno







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