NOVA
N.106


28 DICEMBRE 2020

‘A1’: Rilascio della certificazione per periodi di lavoro nel Regno Unito successivi al 31 dicembre 2020

Con messaggio 22 dicembre 2020, n. 4805, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa il rilascio da parte delle competenti Direzioni regionali INPS delle certificazioni previdenziali ‘A1’ per periodi di lavoro relativi a un’attività subordinata o autonoma prestata in regime di distacco nel Regno Unito.

Facendo seguito alle istruzioni operative applicabili durante il periodo di transizione (1° febbraio 2020-31 dicembre 2020) in materia di i) prestazioni pensionistiche, ii) prestazioni a sostegno del reddito e iii) legislazione applicabile già diffuse con propria circolare 4 febbraio 2020, n. 16, l’Istituto ha da ultimo offerto precisazioni con riferimento al rilascio del più sopra citato documento portatile ‘A1’ nell’ipotesi in cui il termine di validità dello stesso sia successivo al 31 dicembre 2020.

In particolare, l’Istituto ha precisato che, giusto il disposto di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a) dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea  del 12 novembre 2019, la richiesta di rilascio del modello ‘A1’ è accolta anche nell’ipotesi in cui sia presentata entro il 31 dicembre 2020 e afferisca a periodi di lavoro decorrenti entro tale termine, ma la cui conclusione sia collocata in un tempo successivo al 31 dicembre 2020. Dunque, fermo restando che il periodo di transizione si concluderà il 31 dicembre 2020, il modello ‘A1’ rilasciato entro il 31 dicembre 2020 sarà ritenuto valido sino al termine del periodo di distacco certificato.

Analogamente dicasi per i cittadini di Stati non comunitari, nei confronti dei quali entro il 31 dicembre 2020 potrà essere rilasciato un modello ‘E101’ la cui validità sia successiva al 31 dicembre 2020 (con riguardo all’ambito d’applicazione del modello ‘E101’ si rinvia alle precisazioni offerte dall’Istituto con circolare 21 luglio 2010, n. 99 e, più recentemente, con circolare 11 giugno 2019, n. 86). Nell’ipotesi di distacco, la durata del periodo certificato non potrà in ogni caso superare il limite di 12 mesi. 

Per quanto concerne le richieste di rilascio del modello ‘A1’ con validità decorrente da un termine successivo al 31 dicembre 2020, la competente struttura territoriale procederà alla rettifica d’ufficio mediante l’emissione di un nuovo modello ‘A1’ (ovvero ‘E101’) solo a condizione che non vi sia soluzione di continuità alcuna nella legislazione applicabile già certificata dal già rilasciato modello ‘A1’ o ‘E101’.Sarà cura della competente struttura territoriale comunicare all’istituto di previdenza obbligatoria del Regno Unito la rettifica del periodo di validità della certificazione. 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno







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