NOVA
N.98


05 DICEMBRE 2020

Misure di contrasto alla diffusione del contagio - Limitazioni

In data 3 dicembre 2020, è entrato in vigore il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, recante ‘disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19’.

Ritenendo che le prescrizioni fissate dal Legislatore influenzino direttamente (o indirettamente) la gestione delle risorse umane, provvediamo a darne notizia nella presente Nova, sperando possa essere utile nell’ambito dell’organizzazione aziendale del prossimo periodo.

L’articolo 1, comma 1 di detto decreto eleva da 30 giorni a 50 giorni la durata delle misure che, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, possono essere adottate al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus sia in relazione a specifiche parti del territorio nazionale che in relazione alla sua totalità. 
La vigente disciplina prevede altresì che le misure suindicate siano reiterabili e modificabili sino al termine dello stato d’emergenza, ricorrendo in ogni caso la possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo lo sviluppo delle curve di contagio.

Come noto, tra le misure in esame si annoverano ad esempio:

  • le limitazioni alla circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali motivati da i) esigenze lavorative, ii) situazioni di necessità o urgenza, iii) motivi di salute o iv) altre specifiche ragioni;
  • limitazioni o divieto di allontanamento e d’ingresso in territori comunali, provinciali o regionali nonché rispetto al territorio nazionale;
  • limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura;
  • sospensione dei servizi educativi;
  • limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso.

Per effetto dell’articolo 1, comma 2 del decreto in esame, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome.

Per quanto concerne le giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, l’articolo 1, comma 3 dispone il divieto di ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
Sarà consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune. 

In relazione all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 potranno essere adottate, a prescindere dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche limitazioni tra quelle di cui sopra mediante decreto della Presidenza del Consiglio.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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