NOVA
N. 91


23 NOVEMBRE 2020

Lavoro agile e congedo straordinario per la quarantena obbligatoria del figlio

Introduzione

Alla luce delle disposizioni dettate dagli articoli 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 in tema di diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di ‘lavoro agile’ o, in alternativa, di fruizione di un periodo di congedo indennizzato in relazione al figlio di età inferiore a 16 anni nell’ipotesi di quarantena obbligatoria o di sospensione dell’attività didattica in presenza, l’INPS, facendo seguito alla propria circolare 2 ottobre 2020, n. 116, ha reso ulteriori precisazioni in materia, anche di natura procedurale, mediante circolare 20 novembre 2020, n. 132.

In via preliminare, è opportuno evidenziare come la citata circolare 20 novembre 2020, n. 132 rinvii a successivi atti dell’Istituto (in corso di emanazione) per le istruzioni relative alla domanda di fruizione di un periodo di congedo per la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado in forza di un’ordinanza del Ministero della Salute, adottata ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Diritto al ‘lavoro agile’ o fruizione alternativa di un periodo di congedo indennizzato 

Il vigente articolo 21-bis, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 riconosce al genitore lavoratore il diritto di fruire di un periodo di congedo straordinario indennizzato per l’intero o parziale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente laddove il lavoratore interessato non abbia la possibilità di svolgere l’attività di lavoro in regime di ‘lavoro agile’. 
Come noto, detta disposizione è stata a più riprese modificata e il suo ambito d’applicazione significativamente ampliato sia ad opera dell’articolo 1, comma 1 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 che dall’articolo 22 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, per effetto dei quali:

  1) a decorrere dal 29 ottobre 2020 è stato disposto l’elevamento da 14 a 16 anni l’età del figlio convivente con riferimento al quale, nell’ipotesi in cui lo stesso sia sottoposto a un periodo di quarantena per espressa disposizione dell’ASL competente, il genitore lavoratore può, ove non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in regime di ‘lavoro agile’, beneficiare di un congedo indennizzato per l’intero periodo di quarantena o per una frazione dello stesso (articolo 21-bis, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera a) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). 
Al riguardo, è altresì opportuno precisare che solo a far tempo dal 14 ottobre 2020 il lavoratore ha titolo a fruire di un periodo di congedo indennizzato anche nell’ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria al di fuori del plesso scolastico a seguito di contatti verificatisi i) durante lo svolgimento di attività sportive di base, ii) all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche o iii) nel corso di attività motoria svolta in strutture – sia pubbliche che private – quali palestre, piscine, centri sportivi e circoli sportivi;
  2) è stata introdotta la possibilità per il genitore lavoratore di fruire del congedo indennizzato anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici per effetto di un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale ovvero dalla singola struttura scolastica. 
Nel caso in esame, il congedo è riconosciuto solo per periodi successivi al 28 ottobre 2020 (articolo 21-bis, comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137);
 3) è stata prevista l’eventualità, per periodi collocati successivamente al 28 ottobre 2020, che i genitori lavoratori possano astenersi alternativamente dal lavoro per l’intero periodo di quarantena obbligatoria o di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio di età compresa tra 14 e 16 anni senza aver diritto alla retribuzione né ad alcuna indennità o contribuzione figurativa qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità di ‘lavoro agile’ (articolo 21-bis, comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, così come modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). Durante il periodo d’astensione dal lavoro in esame, vige il divieto di licenziamento del lavoratore interessato, al quale è attribuito il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
Nel caso di specie, l’istanza è presentata al solo datore di lavoro e corredata della documentazione comprovante l’obbligo di quarantena o la sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Resta inteso che in ciascuna delle ipotesi suindicate, la soluzione organizzativa del ‘lavoro agile’ è sempre alternativa alla fruizione del congedo in esame.

Il congedo può essere fruito, ove spettante, in relazione a periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 (articolo 21-bis, comma 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)

Ipotesi di incompatibilità del periodo di congedo

Il genitore lavoratore ha titolo a fruire di un periodo di congedo indennizzato ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 a condizione che l’altro genitore:

  • non svolga al contempo - e a qualsiasi titolo - la propria prestazione di lavoro in regime di ‘lavoro agile’;
  • l’altro genitore non stia fruendo di un periodo di congedo per quarantena disposta in ragione di un contatto verificatosi nel plesso scolastico o per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • non svolga attività lavorativa.

L’Istituto ha precisato sussistere compatibilità nelle seguenti ipotesi:

  • fruizione di un periodo di congedo per la quarantena obbligatoria del figlio o per la sospensione dell’attività didattica in presenza quando l’altro genitore abbia altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che a loro volta non fruiscano di un periodo di congedo o non stiano rendendo la prestazione in modalità di ‘lavoro agile’;
  • contemporaneo svolgimento da parte dell’altro genitore della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile per un altro figlio disabile in situazione di gravità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più precisamente, trattasi dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 21-ter del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, per effetto del quale fino al 30 giugno 2021 il genitore lavoratore con un figlio affetto da disabilità grave ha, ove possibile, diritto a svolgere l’attività di lavoro in modalità di lavoro agile - anche in assenza di accordi individuali - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore.

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda per quarantena obbligatoria è stata opportunamente aggiornata e, come già precisato dall’Istituto con propria circolare 2 ottobre 2020, n. 116, deve essere presentata per via telematica (anche mediante il Contact Center dell’Istituto o per il tramite di un patronato), fermo restando, si ribadisce, che la quarantena disposta per contatti verificatisi in luogo diverso dal plesso scolastico possono essere concessi solo se riferiti a periodi successivi al 28 ottobre 2020.

All’atto della presentazione dell’istanza non è necessario indicare gli elementi identificativi del provvedimento che ha disposto la quarantena obbligatoria, essendo sufficiente che il lavoratore istante dichiari di impegnarsi a comunicare alla competente Struttura dell’Istituto tali dati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

La mancata integrazione della domanda con i dati identificativi del provvedimento che dispone la quarantena obbligatoria, comporta la sua reiezione.



Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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