NOVA
N.97


04 DICEMBRE 2020

Fondo Nuove competenze – Ulteriori precisazioni dell’ANPAL

In data 2 dicembre 2020, l’ANPAL ha pubblicato ulteriori risposte a quesiti posti con riferimento alla disciplina dettata in materia di Fondo nuove competenze, istituito in forza dell’articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, successivamente disciplinato dal D.I. 22 ottobre 2020 e reso operativo dall’ANPAL stessa con determinazione 4 novembre 2020, n. 231.

A corredo del richiamato impianto normativo, l’Agenzia è intervenuta fornendo risposte ai quesiti posti con riferimento sia al tenore interpretativo di talune disposizioni vigenti che alla procedura e ad aspetti di natura amministrativa. Le risposte da ultimo fornite risalgono al 2 dicembre 2020, precedute da un folto novero di risposte risalenti al 23 e al 27 novembre 2020. Di seguito, si offre, in sintesi, una breve disamina degli ultimi orientamenti espressi dall’Agenzia.

Per quanto concerne l’accordo di rimodulazione dell’orario, è stato precisato che in esso debbano essere formalmente dedotti i seguenti elementi:
  a) indicazione delle innovazioni di natura organizzativa, tecnologica, di processo e di prodotto ovvero eventuali servizi innovativi realizzati in risposta allo stato di crisi determinato dall’emergenza sanitaria;
  b) individuazione dei fabbisogni formativi derivanti dall’introduzione del processo d’innovazione di cui alla precedente lettera a);
  c) previsione di un progetto formativo strutturato sulla base delle azioni d’intervento ritenute necessarie al fine di garantire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di qualificazione (o ri-qualificazione) professionale;
  d) indicazione del numero di lavoratori coinvolti nel progetto formativo e il numero di ore di lavoro complessivamente previste per la realizzazione del progetto.

Il progetto di sviluppo delle competenze professionali deve contenere una descrizione delle modalità di svolgimento, indicando espressamente i seguenti elementi:

  • individuazione delle competenze possedute da ciascun lavoratore e definizione del percorso formativo personalizzato e correlato al sistema di qualificazione stabilito dal Repertorio nazionale delle qualificazioni professionali (articolo 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);
  • modalità e termini di svolgimento delle attività formative;
  • il soggetto erogatore della formazione;
  • modalità di attestazione delle competenze professionali acquisite dai lavoratori partecipanti al progetto.

Ove la domanda sia accolta, il Fondo finanzierà il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nel percorso di formazione, comprensivo sia della retribuzione spettante che della contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza. Dalla nozione di retribuzione, si considerano a tal fine esclusi l’incidenza dei ratei di mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e dell’eventuale premio di produzione.

L’Agenzia ha istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato esclusivamente alla fase istruttoria delle domande: integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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