NOVA
N.102


21 DICEMBRE 2020

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Trattamento integrativo

Con circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha reso i primi chiarimenti di carattere interpretativo circa la disciplina dettata dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 in materia di ‘Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente’.

Come noto, detto decreto ha introdotto due nuove e distinte misure fiscali: 
  a) il ‘trattamento integrativo’ riconosciuto a titolari di reddito di lavoro dipendente e taluni redditi ad esso assimilati; trattasi di una misura avente carattere strutturale che, a decorrere dal 1° luglio 2020, sostituisce e rimodula il bonus fiscale (‘Bonus Renzi’) di cui all’articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), abrogato a far data dal 1° luglio 2020 (articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3);
  b) un’ulteriore detrazione fiscale ai titolari di un reddito di lavoro dipendente e assimilato di ammontare ricompreso tra € 28.000,00 e € 40.000,00. Detta misura è riconosciuta con riferimento alle sole prestazioni rese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, trattasi quindi di una misura temporanea, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni (articolo 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3).

Di seguito, si illustra la disciplina relativa al solo trattamento integrativo di cui alla precedente lettera a), rinviando un più approfondito esame dell’ulteriore detrazione fiscale ad un successivo intervento. 

Trattamento integrativo - Elementi essenziali

Ciascun contribuente ha diritto a beneficiare di un trattamento integrativo nell’ipotesi in cui l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente risulti essere d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

A tal fine è irrilevante che l’imposta lorda del contribuente e generata dai redditi di lavoro dipendente o assimilati risulti ridotta o azzerata da detrazioni di diversa tipologia dalle detrazioni di lavoro (trattasi, a titolo esemplificativo, delle detrazioni per carichi di famiglia e di altre detrazioni di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del TUIR).

In particolare, il lavoratore ha diritto di beneficiare di un trattamento integrativo di importo pari a:

  • € 600,00 per il periodo di lavoro compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
  • € 1.200,00 a decorrere dall’anno 2021.

La fruizione di detto trattamento è riconosciuta a condizione che il lavoratore abbia percepito un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00.

Ambito di applicazione

Possono fruire del trattamento integrativo i contribuenti il cui reddito complessivo sia formato:

  • dai redditi da lavoro dipendente;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di seguito elencati:
  • le pensioni di ogni genere nonché gli assegni a queste equiparati,
  • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca,
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato,
  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante,
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 del TUIR concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1 del TUIR concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente,
  • le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari,
  • le remunerazioni dei sacerdoti,
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, concorrono per intero alla determinazione del reddito complessivo:

  • i redditi di lavoro autonomo in regime forfetario percepiti dal lavoratore;
  • i redditi di cui all’articolo 44, comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e recante norme in materia di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  • il reddito assoggettato al regime fiscale per lavoratori ‘impatriati’ di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

In particolare, il reddito percepito a titolo di premio di risultato e assoggettato a tassazione sostitutiva (art. 1, commi da 192 a 189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è sommato, ai soli fini della verifica della capienza dell’imposta lorda, ai redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.

In ogni caso, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (ad eccezione dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti, da considerare ai fini della determinazione del reddito complessivo).

Adempimenti del sostituto d’imposta

Sono tenuti a riconoscere il trattamento integrativo i soggetti di seguito elencati:

  • gli enti e le società di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR;
  • le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (articolo 55 del TUIR);
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le imprese agricole;
  • il curatore fallimentare;
  • il commissario liquidatore.

ll trattamento è riconosciuto in via automatica e rapportato al periodo di lavoro e compete in relazione all’attività di lavoro svolta.

In via generale, la ripartizione del beneficio spettante può essere determinata applicando vari criteri, a condizione che questi siano oggettivi e costanti.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia stata corrisposta a luglio 2020, il lavoratore non beneficerà del trattamento integrativo. Nella particolare ipotesi in cui, per ragioni procedurali, non sia stato possibile riconoscere il trattamento integrativo unitamente alla retribuzione di luglio 2020, il sostituto d’imposta potrà riconoscere il beneficio fiscale anche in sede di conguaglio.

Il sostituto d’imposta è quindi tenuto a verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento e a provvedere all’eventuale recupero dell’importo che deve essere determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.

Qualora il recupero abbia ad oggetto un importo superiore a € 60,00, il recupero stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a decorrere dalla retribuzione con riferimento alla quale sono condotte le operazioni di conguaglio.

È appena il caso di precisare che nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro, è tenuto a recuperare gli eventuali benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.

Inoltre, laddove il sostituto d’imposta non possa procedere al recupero per incapienza, l’importo non trattenuto è comunicato al lavoratore interessato che sarà tenuto a provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Al fine di agevolare una ‘rapida’ fruizione delle misure fiscali da parte dei lavoratori aventi titolo, il sostituto d’imposta:

  • riconosce automaticamente dette agevolazioni a ciascun contribuente interessato, senza che si renda necessaria un’esplicita richiesta. Il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo nella sola ipotesi in cui, pur sussistendone i presupposti, il lavoratore formuli espressamente tale richiesta;
  • determina la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali in suo possesso. 

Come già anticipato, il beneficio fiscale in parola è rapportato ‘al periodo di lavoro’.

Con riferimento all’anno 2020, il trattamento integrativo compete, come detto, ‘per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020’. Al riguardo, è opportuno precisare che durante il secondo semestre dell’anno 2020 i giorni lavorabili sono pari a 184 giorni e pertanto l’importo del trattamento deve essere determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni effettivamente lavorati durante il secondo semestre 2020. 

A titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi il 1° ottobre 2020, i giorni effettivi di lavoro sono pari a 92, quindi al lavoratore spetterà il trattamento integrativo per un importo pari a: [€600/(184x92)] = € 300,00.

Il credito d’imposta maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo dovrà essere indicato nel modello di Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari (Modello 770).

Il credito maturato dal datore di lavoro tenuto ad anticipare l’importo del trattamento a beneficio del lavoratore avente titolo è compensato ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di consentire al sostituto d’imposta il recupero delle somme erogate, alla compensazione in questione non si applica il limite normativamente previsto dall’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, per effetto del quale è stabilito il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili per ciascun anno solare.

‘Bonus Renzi’, trattamento integrativo e trattamenti d’integrazione salariale

Il ‘Bonus Renzi’ e il trattamento integrativo spettanti ai lavoratori aventi titolo rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e a decorrere dal 1° luglio 2020, sono riconosciuti anche nell’ipotesi in cui l’imposta lorda sia di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito prodotto nel corso dell’anno 2020 per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica (articolo 128, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo per il periodo durante quale il lavoratore abbia fruito dei trattamenti d’integrazione salariale emergenziali di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, assumendo, in luogo degli importi delle predette misure a sostegno del reddito, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al lavoratore in via ordinaria, a condizione che l’imposta lorda ricalcolata in funzione della retribuzione sia superiore alle detrazioni spettanti al lavoratore.

Ai fini della verifica della spettanza dei benefici fiscali, l’ammontare della retribuzione contrattuale è quello indicato nella Certificazione Unica (CU).

Recupero del trattamento integrativo

Per quanto concerne il modello ‘F24’, è istituito il codice tributo ‘1701’ denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - Articolo 1, comma 4 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3’ (AdE, risoluzione 26 giugno 2020, n. 35/E).


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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