NOVA
N.92


26 NOVEMBRE 2020

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Introduzione

Con circolare 24 novembre 2020, n. 133, l’INPS ha fornito istruzioni operative volte alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, entrato in vigore in data 15 agosto 2020 e successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
Per effetto della citata disposizione, il datore di lavoro che nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 assuma un lavoratore con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha titolo a beneficiare dell’esonero totale dal versamento della contribuzione previdenziale posta a suo carico per un periodo di sei mesi - decorrenti dalla data di assunzione - nel limite massimo di € 4.030,00.
Il datore di lavoro può beneficiare dello sgravio in esame anche nell’ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché tale trasformazione sia perfezionata nel già menzionato intervallo temporale compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

Con riguardo all’ambito temporale d’applicazione, è opportuno evidenziare come, nonostante l’articolo 6, comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 preveda espressamente che lo sgravio compete nell’ipotesi in cui i) l’instaurazione o ii) la trasformazione del rapporto siano successive alla data di entrata in vigore del richiamato decreto (e, quindi, a decorrere dal 16 agosto 2020), l’Istituto abbia precisato a più riprese che l’esonero trova applicazione da 15 agosto 2020. 

Ferma restando l’aliquota di computo del trattamento pensionistico, l’esonero è riparametrato e fruito su base mensile nel limite della contribuzione dovuta ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni. 

All’Istituto è affidato il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e pertanto nell’ipotesi in cui dovessero essere rilevati scostamenti, anche in via prospettica, non saranno accolte ulteriori domande.

Ambito soggettivo d’applicazione 

Lo sgravio contributivo in esame può essere fruito dal solo datore di lavoro privato, anche non imprenditore. 
Dunque, il diritto a fruire dell’esonero può essere esercitato anche da: i) enti pubblici economici, ii) enti che per effetto dei processi di privatizzazione sono stati trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, iii) consorzi industriali e iv) enti morali ed ecclesiastici. 

Nell’ipotesi di stipulazione di un contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono fruiti dal soggetto utilizzatore (articolo 31, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 settembre 2015, n. 150).
 
Sono esclusi dall’ambito d’applicazione dell’articolo 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104:
 i datori di lavoro del settore agricolo; 
 i lavoratori che abbiano avuto con il medesimo datore di lavoro un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione.

Ambito oggettivo d’applicazione

L’esonero compete nel caso d’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in tempo indeterminato, anche quando trattasi di un rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Con riferimento all’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, è opportuno precisare che è disposta la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% eventualmente dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 30 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
 
Lo sgravio non è invece riconosciuto nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di:

  • apprendistato;
  • lavoro intermittente a tempo indeterminato, anche quando il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere in via continuativa un’indennità di disponibilità;
  • lavoro domestico.

Misura e durata dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo, riconosciuto a decorrere dalla data d’assunzione o trasformazione a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro, è stabilito essere in misura pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. 
L’incentivo è concesso con riferimento a ciascun lavoratore nel limite massimo di € 4.030,00, riparametrato e applicato su base mensile sino a € 671,66, per un periodo non superiore a sei mensilità. 
Nel caso di un rapporto di lavoro instaurato (o trasformato) o risolto nel corso del mese, il limite mensile è opportunamente riproporzionato in ragione del limite giornaliero di € 21,66 per ciascun giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Detti limiti devono essere proporzionalmente ridotti nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro incentivato sia a tempo parziale.

La tardiva effettuazione della comunicazione telematica obbligatoria comporta la perdita del diritto a fruire dell’esonero per la quota di questo correlata al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto di lavoro incentivato e la data di (tardivo) adempimento dell’obbligo (articolo 31, comma 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

Il periodo di fruizione dell’incentivo pari a sei mesi può essere sospeso nel solo caso di astensione obbligatoria per congedo di maternità (e differito per un tempo corrispondente alla durata del periodo d’astensione).

Elementi della contribuzione esclusi dall’ambito di applicazione dell’esonero

Oltre ai premi e ai contributi dovuti all’INAIL, devono intendersi esclusi dall’ambito d’applicazione dello sgravio gli elementi della contribuzione di seguito elencati:

  • il contributo dovuto al ‘Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile’ (‘Fondo Tesoreria’) di cui all’articolo 1, comma 755 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • la contribuzione dovuta a favore dei Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (articolo 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148);
  • la contribuzione diretta al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.I. 7 aprile 2016, n. 95269);
  • il contributo stabilito nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile e destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845);
  • la contribuzione non avente natura previdenziale così come la contribuzione destinata ad assolvere a funzioni di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni per il riconoscimento dell’esonero

Il diritto a beneficiare dell’esonero contributivo in esame è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché a:
  a) il rispetto degli obblighi di legge e l’assenza di violazioni di norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  b) l’osservanza degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro (nazionali, regionali, territoriali ed aziendali) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  c) il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, di seguito in breve illustrate:

  • l’assunzione incentivata non violi il diritto di precedenza - stabilito in forza di legge o di contratto collettivo di lavoro - alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a tempo determinato,
  • l’assunzione incentivata non riguardi un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, risultasse essere in relazione con il datore di lavoro che procede all’assunzione (nel caso di specie trattasi di verificare l’eventuale e sostanziale coincidenza di assetti proprietari, rapporti di controllo o collegamento tra i datori di lavoro coinvolti),
  • l’assunzione o la trasformazione non siano riconducibili ad un preesistente obbligo di legge ovvero ad una disposizione dettata da un contratto collettivo di lavoro e non riguardino un lavoratore che sia stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato nel corso dei sei mesi antecedenti con il datore di lavoro che intende fruire dello sgravio in esame,
  • l’assunzione o la trasformazione non siano effettuate da un datore di lavoro (o utilizzatore) presso il quale sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e sempre che l’assunzione o la trasformazione (o la somministrazione) siano effettuate con riferimento a lavoratori diversamente inquadrati rispetto ai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. Al proposito, l’Istituto ha precisato che le sospensioni dell’attività connesse all’emergenza epidemiologica non ostano alla fruizione dell’esonero contributivo in caso di nuova assunzione o trasformazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero contributivo in esame costituisce certamente un incentivo all’occupazione, senza per questo tradursi in un beneficio (per talune imprese, settori produttivi o aree geografiche) incompatibile con il mercato comunitario e in grado di falsare o minacciare le dinamiche concorrenziali.

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, seppur nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (articolo 6, comma 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

Procedura di ammissione all’esonero

Il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo in parola solo previa presentazione di apposita istanza mediante il modulo telematico ‘DL104-ES’, compilabile on-line accedendo alla sezione ‘Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)’.

È previsto che il datore di lavoro istante fornisca i dati di seguito elencati:

  • identificativi del lavoratore in relazione al quale è richiesto l’esonero;
  • il codice attribuito alla comunicazione obbligatoria trasmessa con riferimento all’assunzione o alla trasformazione del rapporto per il quale è richiesto l’esonero;
  • relativi all’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che forma oggetto dell’esonero.

È possibile accedere al modulo solo previa autenticazione.

Trasmessa l’istanza per via telematica, l’Istituto verifica la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda e la fruizione dello sgravio, accertandosi altresì della disponibilità di risorse finanziarie, anche in prospettiva. 
In un secondo tempo, è determinato l’importo dello sgravio spettante in base all’aliquota contributiva posta in capo al datore di lavoro e infine autorizzata la fruizione dell’esonero.

Il datore di lavoro autorizzato fruisce dello sgravio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens), secondo le istruzioni di dettaglio fornite dall’Istituto mediante la più sopra richiamata circolare 24 novembre 2020, n. 133, esponendo il codice ‘L536’ (‘Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art, 6 D.L. 104/2020’) o il codice ‘L537’ (‘Arretrati Esonero per assunzioni O trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020’).

Il datore di lavoro avente titolo a beneficiare dello sgravio ma che abbia sospeso o cessato l’attività può fruirne mediante la procedura di regolarizzazione (Uniemens/Vig).


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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