Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’emanazione del Decreto 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la nuova misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata nella misura dello 0,01% in ragione d’anno.
Pertanto, il tasso di interesse legale passerà dallo 0,05% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2020) allo 0,01%, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La modifica del saggio degli interessi legali ha rilevanza anche ai fini fiscali e contributivi; in particolare, per quanto riguarda il calcolo delle somme da pagare a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi moratori connessi alla regolarizzazione delle omissioni o delle irregolarità relative al versamento dei contributi.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno