NOVA
N.94


01 DICEMBRE 2020

Bando ISI 2020

Con delibera INAIL del 4 novembre 2020, n. 232, sono stati approvati i criteri generali per l’attivazione della procedura telematica istituita per il riconoscimento di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di tutela della salute e sicurezza ai sensi dell’articolo 95, comma 6 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Come noto, la citata disposizione prevede che al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, l’INAIL, entro il 15 settembre 2020, avrebbe dovuto istituire, anche in osservanza della funzione promotrice che l’articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 attribuisce all’Istituto, un bando per concorrere al finanziamento di progetti d’investimento da parte di imprese che realizzino interventi appunti volti a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, avendo in considerazione gli assi d’investimento già individuati con il bando ISI 2019. 

I termini di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione dell’istanza saranno resi noti entro il 26 febbraio 2021.

In particolare, potranno essere finanziate le tipologie di progetto riconducibili alle seguenti aree d’intervento:

  • adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1);
  • riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2);
  • bonifica da materiali contenenti amianto (asse 3);
  • interventi in micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (asse di finanziamento 4).

Le risorse finanziarie saranno ripartite sia in relazione all’asse d’intervento che per Regione e Provincia autonoma.

Il finanziamento, riconosciuto in conto capitale, sarà determinato in base alle spese ritenute ammissibili, al netto dell’IVA.

Più precisamente, con riferimento agli assi d’intervento 1, 2 e 3, il finanziamento sarà erogato in misura pari al 65% sino al limite di € 130.000,00, prevedendo un finanziamento minimo ammissibile pari a € 5.000,00. Nell’ipotesi in cui l’impresa occupi sino a 50 lavoratori, non sarà previsto alcun limite minimo di finanziamento quando il progetto sia riconducibile agli assi d’intervento 1 e 2.

Con riferimento all’asse d’intervento 4, l’incentivo sarà riconosciuto fino al massimo erogabile di € 50.000,00, con un finanziamento minimo ammissibile pari a € 2.000,00.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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