NOVA
N. 93


30 NOVEMBRE 2020

Fondo Nuove competenze – Precisazioni dell’ANPAL

In data 23 novembre 2020’ANPAL ha pubblicato sul sito istituzionale le risposte rese in relazione al Fondo Nuove Competenze (FNC), istituìto a far tempo dal 19 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l’emergenza epidemiologica.

I chiarimenti, che seguono la pubblicazione del D.I. 22 ottobre 2020 e l’Avviso pubblico recante il programma operativo e pubblicato in data 4 novembre 2020, hanno ad oggetto principalmente la procedura afferente alla presentazione della domanda, il progetto formativo e i soggetti erogatori la formazione e i costi finanziati.

Alcuna risposta di particolare rilievo è stata offerta dall’Agenzia con riferimento a:

  • l’inesistenza di impostazioni predefinite per la redazione dell’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro né per i progetti di sviluppo delle competenze ivi dedotti. Al riguardo, non sono previsti vincoli formali;
  • le tempistiche indicate nel bando, da intendersi quali giorni di calendario e non lavorativi;
  • il FNC, inteso quale ‘misura generale’, applicabile non selettivamente e non rientrante nell’ambito degli aiuti di stato;
  • i livelli di qualificazione professionale conseguibili con il programma formativo. Trattasi più precisamente dei livelli EQF 3 e 4, espressamente indicati nel menzionato Avviso pubblico: non è possibile che il progetto sia riferito anche a livelli superiori. Al livello 3 appartengono ‘conoscenze di fatti, principi, processi e concetti generali’, mentre al livello 4 sono riconducibili a ‘conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti. Resta peraltro inteso che il finanziamento è destinato a incentivare la frequenza a percorsi di sviluppo delle competenze per dare risposta a mutate esigenze organizzative e produttive e non ad attività di mera formazione;
  • la scelta da parte dell’impresa di erogare la formazione al proprio interno. Tale aspetto può costituire oggetto di negoziazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Resta inteso che il datore di lavoro che opti per tale modalità di erogazione della formazione è responsabile del corretto svolgimento della stessa, anche per quanto concerne il rilascio di attestazioni di competenze acquisite dai lavoratori partecipanti in esito ai percorsi di sviluppo professionale effettuati;
  • il ricorso al ‘training on the job’, possibile purché: i) sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di quest’ultimo; ii) il progetto formativo quantifichi puntualmente le ore destinate al ‘training on the job’, da quantificare in misura marginale rispetto alle ore destinate alle attività formative;
  • la formazione a distanza, che può rappresentare una valida modalità di svolgimento della formazione ove consenta di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati nell’accordo;
  • il finanziamento; il FNC finanzia infatti il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative – trattasi, come noto, della retribuzione e dei contributi di previdenza e assistenza –, escludendo i ratei di mensilità aggiuntive e le quote di TFR maturate;
  • l’assenza di previsioni normative circa il termine di presentazione della domanda; dunque, le istanze potranno essere trasmesse fino ad esaurimento dei fondi in dotazione.

 

Profili di criticità rivela invece l’interpretazione secondo cui i lavoratori che beneficino di un trattamento d’integrazione salariale non possano essere al contempo coinvolti nel programma formativo finanziato dal FNC. Stando alle indicazioni rese dall’ANPAL, il lavoratore può essere ammesso al piano di finanziamento a condizione che sia concluso il periodo d’integrazione salariale di cui beneficia. Al momento, non è chiaro come debba essere intesa tale precisazione né è possibile rinvenire nel testo del già citato articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 né nel D.I. 22 ottobre 2020 elementi che giustifichino tale esclusione. In ogni caso, il periodo d’integrazione salariale e di vigenza dell’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro possono coesistere a condizione che riguardino lavoratori diversi. 

A stretto riguardo quindi le precisazioni dell’ANPAL, oltre ad enunciare un profilo di incompatibilità che “smorza” le potenzialità dello strumento limitandolo ai soli Datori di Lavoro con necessità di una prestazione “a orario ridotto”, risultano lacunose per il lessico irrituale con cui sono state redatte: ci si chiede infatti cosa si intenda per conclusione del periodo di CIG e se questo sia riferito alla sospensione del singolo o dell’intero periodo richiesto. E ancora, qualora il riferimento andasse alla sospensione individuale, se per conclusione del periodo di intendesse quello settimanale o quello previsto per il lavoratore all’intero del periodo richiesto dall’azienda.

Parimenti, risulta incongruente (ma innocua)  con il dettato normativo l’interpretazione secondo la quale l’attività di formazione potrebbe avere inizio anche successivamente al 31 dicembre 2020. Tale infondato orientamento interpretativo sembrerebbe più che altro finalizzato a porre rimedio al grave ritardo che l’Agenzia ha fatto registrare nell’emanazione delle disposizioni attuative.

Arbitraria, ancorché consenta al datore di lavoro di aver maggiori margini di manovra ai fini della realizzazione del programma formativo, pare altresì la possibilità di concludere detto percorso oltre il termine di legge di 90 giorni laddove possano essere addotte comprovate ragioni e previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.

Infine, risulta ‘sfuggente’ la precisazione secondo la quale devono intendersi escluse dal novero dei beneficiari le aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici. Invero, i bandi sono aperti a tutti i datori di lavoro, anche, ad esempio, come precisa la stessa Agenzia, alle associazioni che non hanno natura d’impresa, imprese aggregate in contratto di rete e liberi professionisti.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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