APPROFONDIMENTO
N.2


26 GENNAIO 2021

“Fondo per la Salvaguardia dei Livelli Occupazionali” – Condizioni e modalità di accesso

Introduzione
Con D.M. 29 ottobre 2020 e in seguito con D.D. 20 gennaio 2021 sono stati rispettivamente individuati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del ‘Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa’ e definiti gli schemi per la presentazione della domanda di accesso al Fondo stesso. 
Intervenendo nel capitale di rischio (in ossequio alle prescrizioni dettate dalla Commissione europea con comunicazione 2014/C 19/04), il Fondo mira al ‘salvataggio’ di:
  a) imprese titolari di marchi storici iscritte nell’apposito registro (art. 185-bis del D.Lgs. 30/2005); 
  b) società di capitali con un numero di lavoratori in forza non inferiore a duecentocinquanta (art. 5, c. 1, lett. b));
  c) imprese detentrici di beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

In via preliminare, è opportuno evidenziare che:

  • l’accesso al Fondo è subordinato alla condizione che al momento della presentazione della domanda il soggetto proponente abbia avviato un confronto con la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo Economico; 
  • è abrogato l’art. 185-ter del D.Lgs. 30/2005 che, introdotto per effetto dell’art. 31, c. 1, lett. b) del D.L. 34/2019, ha istituito il ‘Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale’;
  • ove non diversamente specificato, ogni riferimento normativo deve intendersi rivolto al D.M. 29 ottobre 2020. 

Lo stato di difficoltà economica
L’intervento del Fondo è previsto nell’ipotesi in cui un’impresa o società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) versino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 5, c. 2):
  1) caratterizzato da flussi di cassa inadeguati a fronteggiare le obbligazioni previste 
ovvero
  2) tale da ritenere che senza un intervento dello Stato l’esito non possa che essere il collasso economico nel breve o medio termine (par. 2.2. della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 in tema di ‘Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà’).

Coordinamento con le vigenti politiche del lavoro 
Il dispositivo giuridico attribuisce dunque essenziale rilievo al piano d’azione, che non potrà che essere articolato prevedendo un ampio coordinamento e raccordo con gli strumenti e soluzioni offerti dalle vigenti politiche attive e passive del lavoro (art. 43, c. 3 del D.L. 34/2020 e art. 17, c. 2 del D.M. 29 ottobre 2020). 
L’intervento del Fondo dovrà dunque innestarsi in una più ampia ‘manovra’ dell’impresa o società interessate, chiamate ad attingere a risorse che, in termini di politiche del lavoro, sono offerte anche dalla disciplina emergenziale.
Il piano di ristrutturazione è dunque chiamato ad armonizzare tali strumenti, perché il livello occupazionale sia preservato nel migliore e più efficace dei modi.

La domanda, presentata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (art. 3) per avvalersi di un intervento nel capitale di rischio dell’impresa istante attuato dalla medesima Agenzia, deve infatti contenere la descrizione delle azioni mediante le quali s’intende limitare l’impatto delle difficoltà economiche e finanziarie sul piano dell’occupazione, prevedendo, ad esempio:

  • meccanismi d’incentivazione per i) la risoluzione del rapporto di lavoro e ii) il prepensionamento; 
  • la possibilità di ricollocazione di lavoratori all’interno dell’impresa o di altra società facente parte del medesimo gruppo; 
  • l’eventualità che siano i lavoratori stessi a formulare una proposta di acquisto volta al recupero di asset.

Programma di ristrutturazione 
Come anticipato, la fase di ‘progettazione’ degli interventi - formalizzata e contenuta in un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa (art. 6) - è dunque cruciale. 
In tale programma sono dedotte in dettaglio le informazioni afferenti a:
  a) le capacità imprenditoriali della compagine sociale;
  b) la situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa l’impresa;
  c) la collocazione dell’impresa nel mercato secondo una lettura prospettica degli eventi attesi e prefigurati;
  d) le azioni volte ad assicurare sia la continuità dell’impresa che lo sviluppo della sua attività economica, garantendone quindi una rigenerata redditività;
  e) le azioni miranti a ridurre l’impatto occupazionale, ponendo in essere interventi che consentano di:

  • attuare processi di ri-qualificazione professionale per il miglioramento del capitale umano;
  • realizzare politiche volte a introdurre innovazioni di natura organizzativa e tecnologica (digitalizzazione), valorizzando le ‘risorse umane’;
  • applicare norme contrattuali o schemi organizzativi che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro;
  • adottare forme responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale. In tal senso, potrebbero essere ideati piani d’esodo, anche sulla base di un accordo sindacale, ai sensi dell’art. 4, c. 1-7-ter della Legge 92/2012 o piani che si avvantaggino anche delle disposizioni dettate sperimentalmente in materia di trattamento di pensione anticipata ‘quota 100’ e applicabili sino al 31 dicembre 2021 (art. 14 del D.L. 4/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26/2019).

Sono diverse le misure che, in alternativa o in combinazione con i trattamenti di integrazione salariale contemplati dalla disciplina emergenziale (artt. da 18 a 22-quinquies del D.L. 18/2020 e art. 17 del D.M. 29 ottobre 2020), potrebbero essere adottate e realizzate in coordinamento con l’intervento del Fondo in esame. 
A mero titolo esemplificativo, tra queste assumono particolare rilievo: 

  • la decontribuzione (art. 3 del D.L. 104/2020), inserita tra le misure del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato introdotti a sostegno dell’economia nell’attuale fase di emergenza in forza della decisione C (2020) 7926 della Commissione europea del 10 novembre 2020;
  • la decontribuzione di cui all’art. 27 del D.L. 104/2020, consistente in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali obbligatori nella misura del 30% del debito contributivo complessivamente dovuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (INPS, circ. 122/2020). Al riguardo è opportuno sia altresì considerato il disposto di cui all’art. 1, c. 161 della legge 178/2020, per effetto del quale è prorogata sino al 31 dicembre 2029, seppure con modificazione degli importi spettanti, la vigenza dell’esonero contributivo di cui al testé richiamato art. 27, c. 1 del D.L. 104/2020;
  • il ‘Fondo nuove competenze’ (art. 34 del D.L. 34/2020). Poiché il ricorso a tale Fondo, le cui finalità potrebbero ben incardinarsi in un programma di ristrutturazione, è possibile solo a condizione che l’accordo di riduzione dell’orario di lavoro sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2020, è improbabile che l’impresa interessata all’applicazione dell’art. 43 del D.L. 34/2020 possa ora profondersi in così angusti termini per garantire uno stretto raccordo operativo tra i fondi citati. 

In particolare, nell’ipotesi in cui il programma di ristrutturazione afferisca ad un’impresa che versi in uno stato di difficoltà economica tale da ritenere che senza un intervento dello Stato sia inevitabile il collasso economico nel breve o medio termine, è ammessa la possibilità che siano concessi contributi a fondo perduto quando sia previsto il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70 dei lavoratori in forza. Detto contributo è concesso quando l’intervento al capitale di rischi è stabilito in misura annua non superiore a € 5.000,00 e per un massimo di tre anni, per ciascun lavoratore per il quale è garantita la stabilità occupazionale.
Sono applicate specifiche riduzioni del contributo a fondo perduto sino al 50% nel caso in cui la stabilità occupazionale non sia garantita per la totalità dei lavoratori occupati (art. 15, c. 2).
In ogni caso, il contributo a fondo perduto è concesso quando la stabilità occupazionale è garantita per ulteriori due anni dal termine del periodo di fruizione del contributo.
Ove l’impresa abbia sede o unità produttiva in un’area svantaggiata (‘zona economica speciale’), la misura del contributo è incrementato del 50 per cento per ciascun lavoratore per un periodo la cui durata è incrementata di due anni.
Come anticipato, il contributo a fondo perduto è concesso anche nell’ipotesi in cui l’impresa abbia fatto ricorso a misure di politica passiva del lavoro, invocando, ad esempio, il trattamento d’integrazione salariale per la sospensione dell’attività o riduzione dell’orario di lavoro, anche in ragione della crisi sanitaria.

Obblighi per le imprese beneficiarie
L’impresa beneficiaria dell’intervento del Fondo è tenuta ad osservare obblighi espressamente indicati dall’art. 12 del D.M. 19 ottobre 2020, tra i quali:

  • consentire e favorire lo svolgimento delle attività di controllo, ispezione e monitoraggio condotte dal Soggetto Gestore o dal Dicastero;
  • custodire la documentazione amministrativa e contabile;
  • osservare le norme vigenti in materia di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro;
  • non delocalizzare l’attività economica coinvolta nell’intervento del Fondo in Stati non appartenenti
  • all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, prima del compimento del quinto anno dalla data di ultimazione del programma di ristrutturazione;
  • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento presso altra unità produttiva stabilita in altro ambito territoriale – nazionale, comunitario o non comunitario - entro il quinto anno dal termine del periodo agevolato.

Modalità e condizioni di accesso al Fondo 
Con D.D. 20 gennaio 2021 sono stati definiti termini e modalità di presentazione della domanda, da presentare per via telematica a decorrere dalle ore 12.00 del 2 febbraio 2021; è stata altresì disciplinata la fase istruttoria della domanda stessa, che può essere presentata a condizione che l’impresa proponente abbia già avviato un confronto con la Struttura per la crisi d’impresa. 
La presentazione della domanda è effettuata mediante la procedura informatica appositamente istituita; generato un modulo di domanda (firmato digitalmente), la procedura si conclude con l’invio dell’istanza (alla quale sono uniti gli allegati, anch’essi firmati digitalmente, e, in particolare, il programma di ristrutturazione) e l’immediato rilascio del relativo codice identificativo. 
Il modulo di domanda è trasmesso con gli allegati - indicando l’anzidetto codice identificativo - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgiai.div06@pec.mise.gov.it.

Trasmessa la domanda, sarà avviata la fase istruttoria, conclusa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L’attività istruttoria è articolata in quattro fasi: i) verifica della completezza della documentazione, ii) verifica dei requisiti formali di accesso al Fondo, iii) valutazione dell’impatto sui profili occupazionali e di sviluppo del sistema produttivo (tale fase è volta a determinare la priorità della domanda) e iv) valutazione del programma di ristrutturazione.
Nell’ipotesi in cui la domanda sia valutata positivamente, è definita l’operazione di investimento, che non può eccedere l’importo di 10 milioni di euro e non può prescindere dalla partecipazione dell’impresa proponente, tenuta a garantire un contributo proprio per la copertura dei costi contemplati nel programma di ristrutturazione nella misura del 25%, 40% e 50% nel caso in cui trattasi rispettivamente di una piccola impresa, media imprese o grande impresa.
Della delibera d’approvazione dell’operazione d’investimento è data notizia al Dicastero, al soggetto proponente e ad eventuali investitori privati indipendenti partecipanti. 

I contributi annuali garantiti a fondo perduto sono erogati previa verifica dei dati occupazionali del soggetto proponente.



Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.








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