Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019, Confcommercio-Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo straordinario al fine di contribuire alla tenuta del potere di acquisto dei lavoratori del settore.
Il Protocollo prevede siano corrisposti:
- un importo al dichiarato titolo di una tantum;
- a decorrere dal mese di aprile 2023, una somma a titolo d’acconto sui futuri aumenti contrattuali.
Indennità una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 inquadrati al IV livello è riconosciuto un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro. Tale importo è riparametrato per ciascun altro livello contrattuale nella misura indicata nella tabella che segue.
È stabilito che detto importo sia riconosciuto in due distinte tranches. In particolare, con riferimento a ciascun lavoratore inquadrato al IV livello, il datore di lavoro corrisponderà:
- 200,00 euro unitamente alla retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Livelli
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Indennità
una tantum(*)
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1°
gennaio 2023
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1°
marzo 2023
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Q
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347,22
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260,42
|
I
|
312,78
|
234,58
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II
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270,56
|
202,92
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III
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231,25
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173,44
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IV
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200,00
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150,00
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V
|
180,69
|
135,52
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VI
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162,22
|
121,67
|
VII
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138,89
|
104,17
|
Q
|
347,22
|
260,42
|
I
|
312,78
|
234,58
|
(*)
Gli importi di cui sopra devono intendersi espressi in euro.
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Nella seguente tabella sono riportati gli importi indennitari riferiti alla categoria degli operatori di vendita.
Categoria
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Indennità
una tantum(*)
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1°
gennaio 2023
|
1°
marzo 2023
|
I
|
188,79
|
141,60
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II
|
158,50
|
118,88
|
(*)
Gli importi di cui sopra devono intendersi espressi in euro
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È opportuno portare in evidenza che l’indennità in esame:
- compete in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2022. Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio, non sono computati i periodi:
- di servizio militare,
- di aspettativa non retribuita,
- durante i quali al lavoratore non è riconosciuta la retribuzione in forza di una disposizione di legge o contrattuale.
A mero titolo esemplificativo, rientrano invece nel computo il periodo di congedo di maternità o parentale, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro;
- è riconosciuta, in misura proporzionale, anche ai lavoratori occupati con un contratto di lavoro tempo parziale;
- corrisposta all’apprendista è determinata in base al livello d’inquadramento attualizzato al momento della corresponsione dell’indennità;
- non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e del trattamento di fine rapporto;
potrà essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Acconto su futuri aumenti contrattuali
A decorrere dal 1° aprile 2023, è prevista l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, da riparametrarsi per gli altri livelli contrattuali. Tale importo costituisce un incremento della paga base e sarà corrisposto a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Tale acconto sarà corrisposto anche ai lavoratori occupati a tempo parziale, con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà considerato il livello d’inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione dell’aumento contrattuale (aprile 2023).
Nella tabella che segue sono riportati gli importi dell’acconto in parola determinati per ciascun livello d’inquadramento.
Livello
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Importi
Acconto dal 1° aprile 2023(*)
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Q
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52,08
|
I
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46,92
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II
|
40,58
|
III
|
34,69
|
IV
|
30,00
|
V
|
27,10
|
VI
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24,33
|
(*)
Gli importi di cui sopra devono intendersi espressi in euro
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Di seguito, la tabella riguardante la misura dell’acconto per gli operatori di vendita.
Categoria
|
Acconto
dal 1° aprile 2023(*)
|
I
|
28,32
|
II
|
23,78
|
(*)
Gli importi di cui sopra devono intendersi espressi in euro
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Le Parti hanno precisato che con riguardo agli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all’art. 216 del vigente CCNL, ai sensi del quale ‘in caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione’.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.