Con comunicato 7 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, nell’ambito del ‘Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato’, la Commissione Europea ha giudicato ammissibile la proroga dell’applicabilità sino al 31 dicembre 2023 dell’agevolazione ‘Decontribuzione Sud’ di cui all’art. 1, c. 161-168 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Decisione 6 dicembre 2022).
La disposizione testé citata prevede che il datore di lavoro possa beneficiare di un esonero contributivo parziale con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato instaurati presso ciascuna sede ubicata in una Regione che nel corso dell’anno 2018 abbia registrato un prodotto interno lordo pro-capite:
- inferiore al 75% della media EU27 ovvero compreso tra il 75% e il 90% della media EU27 e
- un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Stando alle risultanze statistiche rese note da Eurostat, trattasi delle Regioni italiane di seguito elencate:
a) ‘meno sviluppate’: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, caratterizzate da un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27;
b) ‘in transizione’, cioè Abruzzo, Molise e Sardegna, con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media EU27.
Più precisamente, l’esonero contributivo trova applicazione con riferimento alla contribuzione obbligatoria complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2029 in relazione a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato - siano questi a tempo pieno o parziale - secondo un’intensità graduata della misura:
- 30% in relazione alla contribuzione obbligatoria da versare sino al 31 dicembre 2025;
- 20% con riferimento alla contribuzione obbligatoria della quale sia obbligatorio il versamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027;
- 10% dei complessivi contributi di previdenza dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2029 (art. 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, prorogato dall’art. 1, c. 161-168 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Come anticipato, la Commissione ha giudicato compatibile con il mercato interno l’esonero contributivo, ritenuto ammissibile sino al 31 dicembre 2023, purché l’aiuto di stato non ecceda il limite complessivo di 2 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente limite di 400 mila euro per impresa).
Ai fini dell’effettiva fruizione del beneficio per l’anno 2023, si rimane in attesa della pubblicazione da parte dell’INPS delle relative istruzioni operative.
Per quanto concerne l’anno corrente, si rinvia alle indicazioni già rese dall’Istituto con circolare 27 luglio 2022, n. 90.
Con riguardo all’ammissibilità dell’esonero contributivo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2029, si resta in attesa della formale autorizzazione da parte della Commissione europea.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.