FOCUS ON
N. 12


12 NOVEMBRE 2024

Apprendistato nel terziario: nuovi profili formativi

Con sottoscrizione, in data 22 marzo 2024, del CCNL Commercio Confcommercio imprese per l'Italia e le OO.SS. FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL, è stato siglato il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi con scadenza il 31 marzo 2027.

Con accordo del 28 marzo 2024 si è concordato, per quel che attiene ai contratti di apprendistato professionalizzante, al fine di delineare i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite nelle disposizioni contrattuali, il posticipo dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, al 1° giugno 2024. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato, con accordo del 1° ottobre 2024, al 1° novembre 2024, con conseguente validità delle precedenti figure professionali fino al 31 ottobre 2024.

Da ultimo, con l'Accordo integrativo del 31 ottobre 2024, è stata confermata al 1° novembre 2024 l’applicazione delle nuove figure e sono stati delineati i relativi profili formativi individuati in allegato all'accordo stesso.

 

Profili formativi e nuove figure professionali per l’ Apprendistato

L’accordo riporta tutti i profili professionali, individuando per ciascuno di essi gli obiettivi dell’attività formativa, ai fini dell'acquisizione delle competenze a carattere professionalizzante; il piano orario curricolare per i vari profili professionali, con il dettaglio delle ore minime complessive di formazione professionalizzante; per alcune figure professionali le competenze chiave (di settore, di area e di profilo).

Sono state, inoltre, eliminate, sia in ambito strettamente commerciale che per le attività più amministrative e tecniche, figure professionali ed attività obsolete, quali, ad esempio, lo sportellista nelle concessionarie di pubblicità, le attività di digitazione del calcolatore.

 L’'intesa in parola ha individuato per ciascun profilo:

  • gli obiettivi dell'attività formativa, necessari per acquisire le competenze a carattere professionalizzante;
  • il programma curricolare per ciascun profilo professionale, unitamente alle ore complessive di formazione in base alle specifiche mansioni;
  • competenze chiave, con un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali e con la specifica nel dettaglio delle competenze per ciascuna qualifica.

 

Inquadramento professionale

Nulla varia rispetto ai benefici normativi ed economici tipici dell’apprendistato e disciplinati dall’art. 53 del CCNL di settore. Si conferma, pertanto il sotto-inquadramento a:

  • 2 livelli inferiori per la prima metà del periodo di apprendistato stesso;
  • 1 livello inferiore  per la seconda metà del periodo di apprendistato stesso.

Per quel che attiene all’ assunzione di apprendisti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della regolamentazione contrattuale nazionale del terziario nel 6° livello, l'inquadramento e il trattamento economico sono quelli previsti per il  7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

 

Inquadramento del farmacista di parafarmacia

Con riferimento alla specifica figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del C.C.N.L. TDS, il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sono, per tutta la durata dei 36 mesi, quelli del secondo livello.





Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno. 






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