Premessa
In data 15 luglio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANINSEI per il personale della scuola non statale.
Si evidenzia, con riferimento alla data di sottoscrizione, che la data riportata nel testo ufficiale del contratto è il 15 giugno, sebbene fonti ufficiali (siti internet ufficiali delle parti stipulanti) riportino la data del 15 luglio.
Il contratto decorre dal 1° settembre 2024 ed ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 2027.
In caso di disdetta il CCNL resta in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo CCNL.
Si evidenzia che il CCNL è stato sottoscritto da una sola sigla sindacale (UIL Scuola RUA) e che, pertanto, le altre sigle hanno contestato la legittimità del testo.
Art. 5 Classificazione
Il CCNL valorizza la figura dell’educatore della prima infanzia equiparandola all’insegnante della scuola dell’infanzia, raggiungendo così l’inquadramento superiore, che passa dal terzo livello contributivo al quarto.
I docenti di sostegno sono inquadrati allo stesso livello dei docenti disciplinari della stessa scuola.
Art. 7 - Mansioni promiscue
Quando il dipendente non docente è abitualmente addetto a mansioni promiscue entrambe dell’Area prima la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
Per tutti gli altri casi, dipendente dell’Area seconda e terza o aree diverse, ma in ordini scolastici diversi la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione svolta e l’incarico per le ulteriori aree potrà essere anche a tempo determinato.
Art. 10 - Previdenza complementare
ANINSEI individua entro il 31 ottobre 2026, un Fondo Negoziale di previdenza complementare che dia adeguate garanzie, da verificare nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale (Art. 4 CCNL), al quale affidare la previdenza complementare.
Dal 1° gennaio 2027, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale di previdenza complementare e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile tabellare lorda, in atto al 31 dicembre 2026.
Il contributo non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.
Art. 12 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti, quindi, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola non statale attraverso l'individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per tutti i dipendenti.
Le Aziende aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria dal 1° gennaio 2025. Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.
Eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è facoltà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico e/o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi.
Le Parti convengono di affidare assistenza sanitaria integrativa alla FASIOPEN con sede in Roma, l’individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà aver luogo durante la vigenza del presente contratto e sarà efficace a far data dal prossimo rinnovo.
L’Osservatorio Nazionale valuta ogni possibile evoluzione al fine di rendere il sistema maggiormente competitivo.
Il contributo non costituisce, ai sensi dell’Art. 12, comma 4, lettera f), della Legge 153/1969 e s.m.i. reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.
Art. 8 - Durata del rapporto di lavoro
Il CCNL prevede che il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell’Accordo interconfederale del 16 aprile 1998 e successivi rinnovi.
È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs. 81/15 e successivi aggiornamenti e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Il nuovo accordo prevede, modificando il testo previgente, che:
- l'apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni;
- al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai ventiquattro mesi (precedentemente 36 mesi). Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (rectius ITL).
Si conferma la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determinato in particolare per:
- l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo dell’anno (campi scuola, colonie, ecc.);
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’istituto,
- personale docente non abilitato. Ai sensi della Lettera circolare MIUR prot. 2668 del 29/10/2001 che prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i ge-stori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.”
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Personale non abilitato
Il suddetto rapporto a tempo determinato, per il personale docente non abilitato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l'incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e ulteriormente fino all'espletamento delle procedure concorsuali che permettono il conseguimento dell’abilitazione. La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro.
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l'abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l'abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata; qualora l'abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Anno scolastico
Merita menzione la definizione di anno scolastico. Per anno scolastico si intende il periodo scolastico di dodici mesi che va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Le scuole paritarie adottano l’anno scolastico al fine della applicazione delle vigenti norme dell’ordinamento scolastico.
Di norma i nidi per i bambini 0-3 anni scadenzano l’anno educativo nello stesso periodo.
Gli Istituti svolgenti altre attività educative posso fare riferimento all’anno accademico o all’anno formativo, od anche diversamente denominato, ma sempre di durata di 12 mesi il cui inizio e fine è comunicato ai lavoratori all’atto dell’assunzione e su di esso sono calibrati tutti gli istituti contrattuali che fanno riferimento all’anno scolastico.
Percentuale massima
Quanto alla percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a termine, il contrato prevede che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 D.1gs. n.81/15, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Istituto, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato (quest’ultimo non previsto nel precedente testo), in forza nell'Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Ulteriore novità è costituita dall’individuazione della casistica che consente di derogare alla percentuale massima, precedentemente affidata solo ad un accordo integrativo. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
- per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
- per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie estive, ecc.;
- con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- con il personale docente privo di abilitazione.
Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale deI 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/l2/2025. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA/RSU e/o le OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a termine, può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della Scuola.
Oltre la percentuale massima, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di la-voro.
Numero di contratti
È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodi di intervallo.
È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'Isti-tuto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.
Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso Istituti nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto dall' Art. 29 - Supplenze personale docente e dall' Art. 36 - Completamento d'orario, Parte seconda CCNL, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;
- presso gli Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con ora-rio ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi di cui all’Allegato 2, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte degli istituti che non abbiano effettuato la valuta-zione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 22 – Retribuzione tabellare
Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del CCNL sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:
Livelli |
Retribuzione |
Retribuzione |
CCNL |
CCNL |
2021-2023 |
2024-2027 |
dal |
dal |
dal |
dal |
01/09/2023 |
01/01/2025 |
01/01/2026 |
01/01/2027 |
I |
1.239,31
€ |
1.280,91
€ |
1.322,51
€ |
1.347,46
€ |
II |
1.268,88
€ |
1.311,47
€ |
1.354,06
€ |
1.379,61
€ |
III |
1.330,16 € |
1.374,81
€ |
1.419,45
€ |
1.446,24
€ |
IV |
1.397,56
€ |
1.444,47
€ |
1.491,38
€ |
1.519,52
€ |
V |
1.489,64
€ |
1.539,64
€ |
1.589,64
€ |
1.619,64
€ |
VI |
1.489,64
€ |
1.539,64
€ |
1.589,64
€ |
1.619,64
€ |
VII |
1.512,44
€ |
1.563,21
€ |
1.615,67
€ |
1.646,17
€ |
VIII A |
1.585,38
€ |
1.638,59
€ |
1.693,59
€ |
1.725,56
€ |
VIII B |
1.671,80
€ |
1.727,91
€ |
1.785,91
€ |
1.819,62
€ |
Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:
Livelli |
totale aumenti |
dal |
dal |
dal |
I |
108,15 € |
41,60 € |
41,60 € |
24,96 € |
II |
110,73 € |
42,59 € |
42,59 € |
25,55 € |
III |
116,08 € |
44,65 € |
44,65 € |
26,79 € |
IV |
121,96 € |
46,91 € |
46,91 € |
28,15 € |
V |
130,00 € |
50,00 € |
50,00 € |
30,00 € |
VI |
130,00 € |
50,00 € |
50,00 € |
30,00 € |
VII |
133,73 € |
50,77 € |
52,47 € |
30,49 € |
VIII A |
140,18 € |
53,21 € |
55,00 € |
31,96 € |
VIII B |
147,82 € |
56,11 € |
58,00 € |
33,70 € |
Una Tantum
E’ previsto un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 dicembre 2023 e la sottoscrizione del presente rinnovo (da ritenersi essere il 15 luglio 2024, come specificato in premessa). La somma pari a 100 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori, in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e assunti entro il 31 dicembre 2023, e verrà erogata con la retribuzione del mese di novembre 2024.
La somma erogata è da considerarsi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.
Per i lavoratori a tempo parziale, la somma è riproporzionata sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.
Art. 24 - Salario d’anzianità
A tutto il personale che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità di 20,00 euro.
Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.
Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione:
Salario di
anzianità importi complessivi |
Decorrenza: |
dal |
dal |
dal |
dal |
dal |
dal |
dal |
1/01/’04 |
1/01/’08 |
1/01/’12 |
1/01/’14 |
1/01/’16 |
1/09/’22 |
1/0/’25 |
Data di assunzione rima del |
Scatti di
anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/’97
+ quanto sottoindicato in relazione all’anno alla data di
assunzione |
31/12/’95 |
|
€
15,00 |
€
25,00 |
€
35,00 |
€
45,00 |
€
55,00 |
€
70,00 |
€
90,00 |
dal |
€ 15,00 |
€ 25,00 |
€ 35,00 |
€ 45,00 |
€ 55,00 |
€ 70,00 |
€ 90,00 |
1/01/’96 |
al |
31/12/’01 |
dal |
|
€ 10,00 |
€ 20,00 |
€ 30,00 |
€ 40,00 |
€ 55,00 |
€ 75,00 |
1/01/’02 |
al |
31/12/’05 |
dal |
|
|
€ 10,00 |
€ 20,00 |
€ 30,00 |
€ 45,00 |
€ 65,00 |
1/01/’06 |
al |
31/12/’09 |
dal |
|
|
|
€ 10,00 |
€ 20,00 |
€ 35,00 |
€ 55,00 |
1/01/’10 |
al |
31/12/’01 |
dal |
|
|
|
|
€ 10,00 |
€ 25,00 |
€ 45,00 |
1/01/’12 |
al |
31/12/’13 |
dal |
|
|
|
|
|
€ 15,00 |
€ 35,00 |
1/01/’14 |
al |
31/08/’20 |
dal |
|
|
|
|
|
|
€
20,00 |
1/09/’20 |
al |
31/12/’23 |
Se la maturazione avverrà dopo il limite del 1° gennaio 2025 non spetta il salario di anzianità
Art. 26 - Indennità di funzione
Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vicepresidenza è corrisposta una indennità mensile per la durata dell’intero mandato pari alla quota oraria lorda dei livelli VIIIA e VIIIB per il numero delle ore settimanali allo scopo de-stinate, corrisposta a fronte del maggior carico orario settimanale.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.