Con accordo del 13 novembre 2024 è stato rinnovato oggi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi con decorrenza 1° gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2027.
Di seguito si riepilogano le principali novità rispetto al testo previgente
Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
Si amplia il novero dei soggetti inclusi dall’art. 1 nel campo di applicazione del CCNL, includendo anche le figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo.
Trattamento minimo complessivo di garanzia
E’ incrementato del 13% il trattamento minimo complessivo di garanzia dagli attuali 75mila euro lordi a 85mila euro, gradualmente entro il 2026 (80mila euro per il 2025 e 85mila per il 2026).
Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective)
Le imprese devono adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati. Dell’applicazione di questi o altri sistemi di retribuzione per obiettivi, di norma annualmente, le aziende informeranno la RSA dei dirigenti, ove presente, circa i criteri e le modalità di attuazione e daranno seguito ad un incontro ove espressamente richiesto. In ogni caso i sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati devono comprendere, ai fini della determinazione del compenso, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori e di congedo parentale.
Formazione - Aggiornamento culturale-professionale
Il Fondo per la formazione continua dei dirigenti denominato “Fondirigenti Giuseppe Taliercio” ha lo scopo di curare la formazione continua dei dirigenti in attività presso imprese aderenti al fondo per la loro employability.
A Fondirigenti, con la sottoscrizione del nuovo accordo di rinnovo, è affidato il coordinamento delle politiche attive e della formazione ad esse collegata, con il compito di attuare le relative iniziative in materia nonché di monitorarne gli effetti. Ciò anche in ragione del fatto che Fondirigenti è titolare delle autorizzazioni ministeriale all’esercizio delle attività di intermediazione.
Inoltre, per sostenere le attività di Fondirigenti, a partire dal 2025, le imprese verseranno la quota di Euro 100,00 annua, per ogni dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della gestione sparata Fasi.
La decorrenza e i dettagli dell’obbligo saranno definite con separate intese.
Viene convenuto che le politiche di formazione professionale è opportuno che siano oggetto di un incontro con le RSA, ove esistenti.
Cultura di impresa e manageriale
E’ inserito l’art. 9 bis con sui si prevede che è affidato a 4-MANAGERT il compito di diffondere la cultura d’impresa attraverso l’approfondimento di temi strategici (come ad esempio e lo scambio di conoscenze, informazioni e valori). All’associazione è altresì affidato lo scopo di adottare iniziative volte alla promozione della parità di genere.
Inoltre, per sostenere le attività dell’associazione, a partire dal 2025, le imprese verseranno la quota di Euro 100,00 annua, per ogni dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della gestione sparata Fasi. Con separate intese saranno definite le iniziative da finanziare.
Trasferte e missioni
Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari a 100,00 euro (precedentemente Euro 85,00: art. 10 c. 1 CCNL).
Trattamento di malattia - conservazione del posto
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
L’accordo di rinnovo proroga il suddetto periodo di conservazione a 18 mesi nel caso di patologie oncologiche. Il suddetto periodo di conservazione del posto di 12 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni ultimo episodio morboso, mentre i 6 mesi aggiuntivi, per i casi di patologie oncologiche, troveranno applicazione soltanto nel primo triennio dall’insorgenza della patologia, ove debitamente certificata e comunicata dal dirigente all’azienda.
Tutela della maternità e paternità
Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.
La contrattazione aziendale può estendere convenzionalmente il periodo di congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001.
Al fine di facilitare il reinserimento nell’organizzazione al rientro dal periodo di astensione obbligatoria, il dirigente potrà avere un incontro con il datore di lavoro per identificare eventuali misure di supporto per il periodo di astensione e, durante lo stesso, se lo desidera avere degli incontri calendarizzati per rimanere costantemente informato sulle attività di propria competenza e sulle novità operative.
Per i periodi di congedo parentale (art. 32 TU maternità) l’indennità pari all’80% della retribuzione (art. 34 del decreto 151/2001) nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione.
Al termine dei periodi di congedo il dirigente ha diritto, salvo che espressamente vi rinunci in sede protetta, alla conservazione del posto e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Le parti promuovono l’adozione di misure di gestione flessibile della prestazione lavorativa per i dirigenti con figli di età minore di 12 anni o con figli con disabilità riconosciuta, o per i dirigenti che assistono parenti o affini disabili (art. 11 - bis).
Pari opportunità
Le parti stipulanti intendono promuovere l’adozione di misure volte a ridurre il divario di genere, diffondendo al contempo una cultura inclusiva e neutrale di crescita professionale e di equità retributiva basata sulla meritocrazia. Viene evidenziata l’importanza della certificazione della parità di genere (art. 11-ter).
Congedo matrimoniale
Con l’introduzione dell’art. 11-quater viene prevista la disciplina del congedo matrimoniale. In occasione del matrimonio compete al dirigente non in prova un periodo di congedo di 15 giorni anche consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l’impresa, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in servizio retribuito al 100% con relativi contributi previdenziali.
Il congedo non può essere computato nelle ferie né considerato nei periodi di preavvisi di licenziamento o di dimissioni (art. 11-quater).
La richiesta di congedo deve pervenire con un preavviso di almeno tre mesi dal suo inizio, salvo eccezioni.
Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa
L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dall’1.1.2025 ad euro 300.000,00 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 400.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 300,00 euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.
Trasferimento
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del Dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno, salvo diverso accordo fra le parti interessate (art. 14).
Responsabilità civile connessa alla prestazione
Le parti confermano l’impegno a ricercare soluzioni idonee assicurative (art. 15).
Previdenza complementare
Con decorrenza dall’1.1.2025, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
1) a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000 euro annui che non può risultare inferiore a 4.800 euro.
2) a carico dell'impresa, nella misura minima di un ulteriore 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000 euro annui che si aggiunge alla precedente quota;
3) a carico dei dirigenti, nella misura minima pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita;
4) fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, rimanendo pertanto a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%. È altresì facoltà dell’impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1.1.2025 e di cui ai punti 1 e 2.
Informazione e consultazione dei Dirigenti
Formeranno oggetto di informazione non solo le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile ma anche le politiche in materia di pari opportunità.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.