L’art. 2 del D.L. n. 167/2024, in vigore dal 14 novembre 2024, ha apportato modifiche significative all’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ai sensi del quale per l’anno 2024 è come noto riconosciuta un’indennità pari a € 100,00 a ciascun lavoratore subordinato quando ricorrano congiuntamente le condizioni di seguito elencate:
1) il reddito del lavoratore interessato non sia superiore a € 28.000,00. Alla determinazione del reddito concorrono i redditi effettivamente percepiti da:
- lavoratori soggetti al regime speciale per impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 o art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023),
- docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e trasferiscano in Italia la residenza fiscale per svolgere detta attività (art. 44, c. 1 del D.L. n. 78/2010).
In ogni caso,
il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art.
10, c. 3-bis del D.P.R. n. 917/1986);
2) il lavoratore istante ha almeno un figlio a carico ai sensi dell’art. 12, c. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). A differenza della versione vigente sino al 13 novembre 2024, non costituisce più requisito soggettivo per beneficiare dell’indennità avere a carico oltre ad almeno un figlio, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
3) l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente – escludendo dal novero le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati – sia d’importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, c. 1 del D.P.R. n. 917/1986.
L’indennità
non compete al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente
ed effettivamente separato, o convivente sia già beneficiario della medesima
indennità (art. 2-bis, c. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113.
Ove spettante, detta indennità è rapportata al periodo di lavoro e non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.
Il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità solo previa formale richiesta del lavoratore interessato attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). Nella richiesta presentata dal lavoratore questi è tenuto ad indicare il codice fiscale dei figli così come del coniuge o del convivente.
In sede di conguaglio, il sostituto d’imposta è tenuto a verificare la spettanza dell’indennità e quando accerti che essa non compete provvede al recupero del relativo importo.
Il sostituto d’imposta, che anticipa l’indennità spettante al lavoratore, compensa il credito maturato in forza dell’art. 17, c. 1 del D.Lgs. n. 241/1997.
In sede di dichiarazione dei redditi, il lavoratore può beneficiare dell’indennità in esame nel caso in cui non sia stata riconosciuta dal sostituto d’imposta così come nell’ipotesi in cui il reddito da lavoro dipendente non sia stato assoggettato a ritenute fiscali. In tal caso, l’indennità è portata a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Quando l’indennità sia stata erogata dal sostituto d’imposta, nonostante non competesse al lavoratore beneficiario, l’importo già riconosciuto è restituito in sede di dichiarazione.
Con risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E, l’Amministrazione finanziaria ha indicato il codici tributo a cui il sostituto d’imposta dovrà ricorrere al fine di portare in compensazione tramite il modello ‘F24’ l’indennità riconosciuta ai lavoratori aventi titolo; trattasi del codice ‘1703’, denominato ‘Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113’.
Alla luce delle modificazioni apportate al vigente art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, si resta in attesa di ulteriori precisazioni dell’Agenzia delle Entrate e che faranno seguito alle istruzioni operative già rese con circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.