LABOUR CASE STUDY
N.05


30 LUGLIO 2024

Distacco transnazionale: il trattamento dei beni in natura per lavoratori distaccati in Italia

Contesto generale

La società Beta S.r.l., casa madre tedesca di un gruppo operante nel settore della vendita di elettrodomestici, distacca temporaneamente presso Alpha S.r.l. – sede italiana del medesimo gruppo – il lavoratore Mario Rossi, attuale Direttore Finanziario, con il fine di monitorare e concludere un’importante operazione finanziaria che coinvolge in primo piano la sede italiana, ma con risvolti economici sull’intero gruppo societario.

Per poter consentire a Mario Rossi di svolgere adeguatamente le proprie mansioni sul territorio italiano, Alpha S.r.l. concede in godimento al lavoratore distaccato un’autovettura ad uso promiscuo e mette a disposizione dello stesso un alloggio nei pressi della sede di lavoro ove Mario Rossi svolgerà la propria attività lavorativa.

 

Attori primari

Alpha S.r.l, società distaccataria italiana facente parte del gruppo internazionale operante nel settore della vendita di elettrodomestici;

Beta S.r.l., società distaccante tedesca nonché casa madre del gruppo internazionale;

Mario Rossi, lavoratore distaccato e Direttore Finanziario del gruppo.


Quesito

Nell’ambito di un distacco transnazionale infragruppo, i beni concessi in godimento dalla distaccataria italiana ai lavoratori distaccati costituiscono reddito? Se sì, devono essere assoggettati in Italia oppure nel Paese ove ha sede la società distaccante titolare del rapporto di lavoro?

 

Fonti normative e giurisprudenza

  • Art. 30, D.lgs.276/2003;
  • Art. 51, D.P.R. 917/1986;
  • Art. 39, c. 7, D.L. n. 112/2008;
  • Art. 116, Legge n. 388/2000;
  • Artt. 12 e ss. D.P.R. 602/1973;
  • Circolare 20/2008, Ministero del Lavoro;
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza;
  • Corte di Cassazione, sent. n. 1761/2001.


Principi generali

In via preliminare, risulta necessario inquadrare giuridicamente l’istituto del distacco al fine di comprendere, per quanto qui rileva, la suddivisione degli oneri amministrativi che gravano in capo al datore di lavoro (cd. distaccante) ed al soggetto terzo che riceve in distacco il lavoratore (cd. distaccatario).

Il distacco viene disciplinato analiticamente dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003, il quale prevede che:

  • L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30, c.1, D.lgs. 276/2003);
  • In caso di distacco il datore di lavoro (distaccante) rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (Art. 30, c.2, D.lgs. 276/2003).

La titolarità del rapporto di lavoro permane quindi in capo al datore di lavoro originario (distaccante), rimanendo in tal senso inalterato lo schema giuridico della subordinazione nonché tutti gli oneri e poteri ad esso collegati, che continuano a gravare in capo al datore di lavoro distaccante, compreso il pagamento della retribuzione. Diversamente – sotto il profilo amministrativo – in capo al soggetto distaccatario grava esclusivamente l’onere di registrazione del distaccato all’interno del Libro Unico del Lavoro nei due mesi di competenza relativi all’inizio ed alla fine del distacco.

Tuttavia, dal punto di vista fiscale, l’art. 51, c.1 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) prevede che: 

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori (di beni e servizi) in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”

Il legislatore ha dunque inteso dare rilevanza reddituale a tutto ciò che entra a far parte del compendio economico-patrimoniale del lavoratore, comprese le erogazioni in natura (cd. principio di onnicomprensività). Tale principio, s’intende quindi applicabile anche ai lavoratori distaccati in Italia la cui titolarità del rapporto di lavoro è rimessa ad una società estera, i quali tuttavia percepiscono in Italia dalla società distaccataria un reddito sotto qualsiasi forma (sia esso in denaro o in natura) che dovrà essere soggetto ad imposizione in Italia ai sensi dell’art. 23 del TUIR in forza del più ampio principio di territorialità.

Al presentarsi di tale fattispecie, pertanto, la società distaccataria dovrà registrare all’interno del Libro Unico del Lavoro anche i valori corrispondenti a suddetti beni e servizi, in quanto aventi incidenza sul profilo retributivo, contributivo e fiscale del lavoratore distaccato (art. 39, D.L. n. 112/2008).

 

Scenario

Con l’obbiettivo di acquisire una società concorrente sul mercato, Alpha S.r.l. sta avviando delle simulazioni di mercato mediante piani economico-finanziari a medio termine che consentano di verificare non solo la convenienza ma anche la fattibilità dell’operazione d’acquisizione. Data la delicatezza e sensibilità con cui l’operazione dovrà essere condotta – nonché considerati i risvolti finanziari che avrà sull’intero gruppo – Beta S.r.l. distacca per un periodo di 5 mesi il direttore finanziario del gruppo (Mario Rossi) dalla Germania presso la sede italiana di Alpha S.r.l., così da garantire un monitoraggio sull’andamento dell’operazione tutelando in tal senso anche gli interessi della società controllante tedesca.

Ai fini della gestione del distacco di Mario Rossi, Alpha S.r.l. e Beta S.r.l. stipulano un “Intercompany agreement”, ove tra le ulteriori disposizioni viene altresì previsto che Alpha S.r.l. durante tutto il periodo di distacco:

1. Assegnerà a Mario Rossi un’autovettura ad uso promiscuo;

2. Metterà a disposizione di Mario Rossi un appartamento nei pressi della sede della Società – per il quale Alpha S.r.l. risulta conduttore del contratto di locazione;

A fronte di suddette previsioni, Alpha S.r.l. nel periodo coincidente con l’inizio del distacco, mette a disposizione di Mario Rossi l’autovettura aziendale utilizzabile ad uso promiscuo nonché l’alloggio ove Mario Rossi risiederà durante tutto il periodo del distacco.

Contestualmente, Alpha S.r.l. predispone un prospetto paga con i soli dati anagrafici di Mario Rossi, ai sensi della Circolare 20/2008 del MLPS, omettendo tuttavia l’assoggettamento all’interno del medesimo prospetto paga – e di tutti quelli futuri – dei valori corrispondenti ai beni di cui ai punti che precedono, secondo le disposizioni previste dall’art. 51, c. 4, lett. a) e c) del TUIR.

 

Conclusioni

Il modus operandi adottato da Alpha S.r.l. così come sopra descritto, configura due principali fattispecie che espongono la società ad eventuali sanzioni amministrative per:

1. Omessa ed infedele registrazione del Libro Unico del Lavoro (art. 39, c.7 del D.L. 112/2008);

ed

2. Evasione fiscale e contributiva (artt. 12 e ss. del D.P.R. 602/1973; art. 116, Legge n. 388/2000).

Infatti, se è vero che l’unico onere amministrativo a carico della società distaccataria si sostanzia nella registrazione dei soli dati anagrafici del distaccato sul Libro Unico del Lavoro, è anche vero che tale onere varia dal momento in cui la società distaccataria dovesse concedere in godimento al distaccato dei beni o servizi (cd. fringe benefits).

Pertanto, anche se Alpha S.r.l. non risulta l’effettiva titolare del rapporto di lavoro, ma concede in godimento a Mario Rossi dei beni o servizi, quest’ultimi sono interamente soggetti ad imposizione contributiva e fiscale in Italia al superamento del limite di esenzione di € 258,23 (innalzato per il periodo d’imposta 2024 ad € 1.000,00 o € 2.000,00 per dipendenti con figli a carico) ai sensi dell’art. 51, c. 3 del TUIR.

Di fatti, quanto sopra avviene sia in forza di quanto previsto dall’art. 51, c.1 del TUIR – che attribuisce natura di reddito di lavoro dipendente ai beni e servizi concessi in godimento al lavoratore – che in relazione al più ampio principio di territorialità, secondo il quale i redditi percepiti e prodotti da soggetti non residenti in Italia devono essere ivi soggetti ad imposizione fiscale e contributiva.

Per concludere, Alpha S.r.l. avendo concesso in godimento a Mario Rossi dei fringe benefits è altresì tenuta a rilasciare apposita Certificazione Unica (CU) con la valorizzazione dei valori corrisposti nel punto 474, cosicché Mario Rossi – nell’ipotesi in cui non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia – possa presentare la CU in sede di dichiarazione dei redditi nel Paese di residenza, compensando eventuali imposte pagate sul territorio italiano secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni OCSE attualmente in vigore tra l’Italia e la Germania.

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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