In data 28 novembre 2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto interministeriale che disciplina criteri e modalità di concessione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro nell’ipotesi in cui questi abbia ottenuto la certificazione del sistema gestionale per la parità di genere (art. 5 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’art. 1, c. 276 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Tale esonero, che mira a promuovere la realizzazione d’interventi che sostengano e riconoscano valore sociale ed economico alla parità salariale di genere e alle pari opportunità sui luoghi di lavoro, compete al solo datore di lavoro il cui sistema di gestione per la parità di genere sia stato approntato secondo le prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 e certificato da parte terza (art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 20006, n. 198 e D.I. 29 marzo 2022).
In attesa che l’INPS predisponga la modulistica necessaria per la presentazione della domanda telematica di accesso all’esonero contributivo in parola dettandone puntualmente le modalità, è opportuno precisare che detto esonero:
a) è concesso a decorrere dall’anno 2022 per l’intero periodo di validità della certificazione;
b) compete nella misura massima di 50mila euro annui, sebbene sia parametrato su base mensile e con cadenza mensile sia portato in compensazione dei contributi di previdenza posti a carico del datore di lavoro;
c) è riconosciuto a condizione che:
- il datore di lavoro sia in possesso del documento unico di regolarità contributiva e abbia garantito la stretta osservanza degli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi i) nazionali nonché di quelli ii) regionali, iii) territoriali o iv) aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, c. 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- il datore di lavoro non sia destinatario di un provvedimento di sospensione dei benefici contributivi adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro in ragione della mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale per oltre dodici mesi dalla segnalazione di cui all’art. 46, c. 4 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
La domanda di accesso all’esonero contributivo è stabilito contenga gli elementi di seguito elencati:
- i dati identificativi dell’impresa;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
- la dichiarazione sostitutiva mediante la quale il legale rappresentante dell’impresa dichiara di aver ottenuto la certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorso in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro a motivo dell’inadempimento protratto per oltre dodici mesi dell’obbligo di trasmissione del rapporto sulla situazione del personale;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
All’Istituto, coadiuvato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attribuita la funzione di verifica di congruità della domanda.
L’indebita fruizione dell’esonero comporta l’obbligo di versamento della contribuzione di previdenza altrimenti dovuta, unitamente al pagamento delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia (art. 116, c. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388), ferma restando l’eventuale responsabilità penale nel caso in cui il fatto costituisca reato.
Per gli anni successivi al 2022, gli stanziamenti destinati al Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e volti alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro saranno regolati mediante appositi decreti interministeriali.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.