NOVA
N.9


13 GENNAIO 2021

Lavoratori impatriati al 31 dicembre 2019 – Beneficio addizionale

L’articolo 1, comma 50 della Legge 31 dicembre 2020, n. 178 ha disposto, a far tempo dal 1° gennaio 2021, l’inserimento dell’articolo 5, comma 2-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

La norma da ultimo introdotta stabilisce che il soggetto che abbia trasferito la residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 antecedentemente al 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime fiscale speciale previsto per i lavoratori impatriati ha titolo ad optare per l’applicazione dell’articolo 16, comma 3-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 nella formulazione attualmente vigente e ai sensi del quale è previsto che il richiamato regime fiscale speciale può essere applicato per ulteriori cinque periodi d’imposta quando il lavoratore:
  a) abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
ovvero  
  b) diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nel corso dei dodici mesi che hanno preceduto il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Al proposito, si consideri che detta unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli, anche in comproprietà. 

Per il suddetto ulteriore periodo di estensione della vigenza del regime fiscale speciale, i redditi di lavoro dipendente (anche a questi assimilati) o autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico (anche se in affido preadottivo), i redditi anzidetti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella sola misura del 10% del loro ammontare.

Fermo restando quanto sopra, l’opzione può essere esercitata dal lavoratore:
  1) a condizione che sia stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che sia cittadino di uno Stato comunitario;
  2) previo versamento di un importo pari a:
 -  il 10% dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia e sottoposti al regime fiscale di favore percepiti nel periodo d’imposta precedente al periodo nel corso del quale è esercitata l’opzione e sempre che all’atto d’esercizio (formale) dell’opzione il lavoratore interessato:

• abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo 
ovvero 
• sia divenuto proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o nel corso dei dodici mesi ad esso precedenti ovvero ne sia divenuto proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d’esercizio dell’opzione (il titolo di proprietà dell’unità immobiliare può essere acquistato secondo le modalità indicate alla precedente lettera b));

- il 5% dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) ovvero di lavoro autonomo prodotti in Italia e soggetti al regime impositivo speciale relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione il lavoratore interessato:
• abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo
e
• diventi (o sia già divenuto proprietario) di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, i) successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia o ii) nei dodici mesi che precedono detto trasferimento od ancora ne divenga proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d’esercizio dell’opzione (il titolo di proprietà dell’unità immobiliare può essere acquistato secondo le modalità indicate alla precedente lettera b)).

La disciplina del diritto d’opzione di cui sopra sono affidate ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 2 marzo 2021 (articolo 5, comma 2-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, introdotto ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della Legge 31 dicembre 2020, n. 178).

Le disposizioni in materia di beneficio addizionale introdotte dall’articolo 1, comma 50 della Legge 31 dicembre 2020, n. 178 non trovano applicazione con riferimento ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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