NOVA
N. 106


06 DICEMBRE 2022

Esonero dalla contribuzione addizionale per CIGO o CIGS – Autorizzazione

Con decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, la Commissione europea ha autorizzato l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale per i datori di lavoro che svolgono talune e selezionate attività e che, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, abbiano sospeso l’attività lavorativa ovvero ridotto l’orario di lavoro nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022, ricorrendo a trattamenti d’integrazione salariale ordinari o straordinari.

Più precisamente, il citato art. 11, c. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 riconosce al datore di lavoro l’integrale esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui:

  1. all’art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi del quale è posto a carico del datore di lavoro che presenti domanda di fruizione di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:
    a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile,
     b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile,    
     c) 15% oltre a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  2. all’art. 29, c. 8 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi del quale il datore di lavoro che ricorra al Fondo di integrazione salariale è tenuto a versare un contributo pari al 4% della retribuzione persa; 
  3. all’art. 33, c. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che prevede il versamento di un contributo non inferiore all’1,5% per interventi di fondi di solidarietà bilaterale.

Come anticipato, l’esonero in esame, che è cumulabile con gli aiuti concessi nell’ambito di altre misure approvate dalla Commissione nell’ambito del Temporary Crisis Framework, compete al datore di lavoro ovunque stabilito nell’ambito del territorio nazionale e che, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, svolga una delle attività individuate dall’allegato ‘A’ al D.L. 21 marzo 2022, n. 21, riconducibili ai settori di seguito elencati:
   - siderurgico (CH.24);
   - del legno (AA.02 e CC.16);
   - settore ceramico (CG.23)
   - automotive (CL.29);
   - agroindustria (CA.10, CE.20, AA.01).

L’esonero, che potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2023, è dunque compreso nel Temporary Crisis Framework, per effetto del quale è considerato compatibile con il mercato comunitario l’aiuto di stato che non ecceda il limite di 2milioni di euro per ciascuna impresa (ad eccezione delle imprese appartenenti ai settori agricolo e della pesca, per le quali sono stabiliti distinti limiti finanziari). 

La Commissione europea ha altresì specificato che le quote di contribuzione addizionale eventualmente versate dai datori di lavoro nelle more dell’autorizzazione della Commissione europea saranno rimborsate dall’INPS. 

Sarà cura dello scrivente rendere note le istruzioni operative che consentano l’effettiva fruizione dell’agevolazione in esame non appena, facendo seguito a quanto già anticipato con circolare 10 agosto 2022, n. 97, queste saranno rese note dall’INPS.

 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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