NOVA
N. 107


9 DICEMBRE 2022

Fondo per le Nuove Competenze – Rifinanziamento

Con D.I. 22 settembre 2022 si è provveduto al rifinanziamento del Fondo per le Nuove Competenze (FNC) per una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa europea ‘REACT-EU’. 

Ai fini del riconoscimento di tali risorse supplementari, l’impresa:

  • potrà presentare domanda di accesso al FNC tra il 13 dicembre 2022 e il 28 febbraio 2023 mediante apposita piattaforma telematica; 
  • è tenuta a stipulare il contratto collettivo di lavoro – aziendale o territoriale – di rimodulazione dell’orario di lavoro e volto a realizzare progetti formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori entro il 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 2 del D.I. 22 settembre 2022). 

Come noto, il ‘Fondo nuove competenze’ è stato istituito ai sensi dell’art. 88, c. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, al fine di:

a) ‘innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro’;
b) dare la possibilità ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché sia in tal modo agevolato il processo di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro; 
c) sostenere le imprese nel processo di rinnovamento dei modelli organizzativi e produttivi determinato dall’emergenza epidemiologica.

Al fine di raggiungere detti obiettivi, il FNC garantirà a beneficio dell’impresa un sostegno finanziario commisurato agli oneri relativi alle ore di formazione dei lavoratori coinvolti nel progetto formativo. 

Il progetto formativo può essere sostenuto dal Fondo quando riguardi i processi inscritti nel processo di transizione digitale ed ecologica di seguito individuati:

1) innovazione nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che

  • richiedono un aggiornamento delle competenze digitali,
  • in un’ottica di sostenibilità siano riconducibili ai settori dell’agricoltura, della silvicultura e della pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica,
  • siano a ridotto impatto ambientale;

2) innovazione aziendale mirante all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;

3) innovazione aziendale diretta a promuovere l’economia circolare, la riduzione di sprechi e il corretto trattamento di scarti e rifiuti (è compreso in tale ambito d’innovazione il trattamento delle acque);

4) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

È altresì possibile che il Fondo intervenga laddove sia stata stipulata un’intesa volta a realizzare un adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori a seguito della sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti d’investimento strategico ai sensi dell’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 

L’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro da allegare alla domanda di accesso al Fondo:
a) deve essere corredato dal progetto formativo definito sulla base del fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze professionali per i propri lavoratori e 
b) deve indicare il numero di lavoratori coinvolti nonché il numero di ore previste per lo svolgimento del progetto formativo (nel limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore).

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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