NOVA
N.5


07 GENNAIO 2021

Lavoro agile – Proroga del regime emergenziale

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020 ed entrato in vigore in pari data, reca disposizioni urgenti anche in materia di termini legislativi legati alla disciplina emergenziale dettata in tema di lavoro agile.

Più precisamente, e per quanto di rilievo per il presente intervento, l’articolo 19 del citato decreto stabilisce che devono intendersi prorogati sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica - e comunque non oltre il 31 marzo 2021 - talune disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ed espressamente richiamate nell’allegato 1 al medesimo D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

Tra le disposizioni la cui vigenza è dunque estesa sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, si annoverano:

1) l’articolo 90, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per effetto del quale:

  • il ricorso al lavoro agile in osservanza della disciplina di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 è possibile anche in carenza di un accordo individuale, stipulato, in vigenza del regime ordinario, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 della testé menzionata Legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • l’obbligo d’informativa mediante la quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento dell’attività di lavoro (articolo 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81) può essere assolto anche per via telematica, ricorrendo alla documentazione reperibile sul sito istituzionale dell’INAIL.

Con riferimento al lavoro agile, è altresì prorogato l’obbligo del datore di lavoro di comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori che chiamati a rendere la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile e la data di cessazione del ricorso a tale soluzione organizzativa secondo le indicazioni e la procedura già stabilite dal Dicastero stesso (articolo 90, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

2) l’articolo 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in materia di sorveglianza sanitaria e per effetto del quale lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio in occasione di lavoro è garantita quando il datore di lavoro abbia assicurato la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori più esposti a rischio di contagio a motivo di:

  • l’età anagrafica;
  • la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbilità

Resta altresì fermo che l’accertata inidoneità alla mansione per le ragioni di cui sopra non può essere posta a fondamento del recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato in essere;

3) l’articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che, con riferimento alle misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività, stabilisce che le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale dei lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro durante lo svolgimento dell’attività di lavoro. 
Tale norma trova applicazione anche con riguardo ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 
Ai fini testé evidenziati è autorizzato l’impiego di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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