NOVA
N.14


27 GENNAIO 2021

“Isopensione” – strumento prorogato sino al 2023

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato sino al 2023 la disciplina dell’incentivazione all’esodo tramite il così detto 'scivolo pensionistico', estendendo la platea dei possibili fruitori ai lavoratori ai quali manchino 7 anni alla corresponsione della rendita pensionistica.

La norma, dopo alcune precedenti sperimentazioni, forse ingiustamente naufragate durante i precedenti Governi (si ricordi l’episodio della “rottamazione” dei lavoratori), è stata introdotta, certamente con maggiore fortuna, dalla Legge 'Fornero', che però ne ha limitato l’utilizzo a tutto il 2020 e prevedendo uno 'scivolo' di soli 4 anni.

La norma in esame (articolo 4, comma 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e articolo 1, comma 160 della Legge 27 dicembre 2020, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 345 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stata di recente nuovamente disciplinata e recepita dall’INPS che, ai fini della fruizione della prestazione di accompagnamento alla pensione, include coloro che abbiano lasciato l’azienda entro il 30 novembre 2023 (INPS, messaggio 22 gennaio 2021, n. 227).

L’attuale e novellato strumento prevede, infatti che, nei casi di eccedenza di personale, al Datore di Lavoro che occupi mediamente più di 15 lavoratori è riconosciuta la facoltà di stipulare un accordo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento pensionistico, a condizione che lo stesso:  

  • corrisponda ai lavoratori coinvolti nel programma di esodo una prestazione d’importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti;
  • accrediti all’INPS la contribuzione figurativa correlata sino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. 

Detto programma può essere altresì concluso mediante i) accordo sindacale nel corso di procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero tramite ii) accordo raggiunto con le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo di lavoro di categoria nell’ambito di processi di riduzione di lavoratori con la qualifica dirigenziale.

Possono essere coinvolti in un programma d’esodo i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento - di vecchiaia o anticipato - entro il quarto anno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92). 

La recente Legge di Bilancio, allo scopo fornire un altro sistema di gestione dei lavoratori in esubero attraverso strumenti che riducano l’impatto sociale del licenziamento, ha previsto che detto limite temporale possa essere elevato a sette anni, oltre che con riferimento agli anni 2018-2020, anche per il triennio 2021-2023 (articolo 1, comma 345 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Non sono compresi nell’ambito d’applicazione della disciplina del programma d’esodo più sopra richiamata i lavoratori che raggiungano entro il settimo anno dal licenziamento i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata in forza delle disposizioni introdotte in materia di ‘quota 100’ dall’articolo 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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