NOVA
N.1


05 GENNAIO 2021

Lavoratori ‘fragili’: ripristino del regime di protezione

A decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 2021, trova nuovamente applicazione la disciplina dettata dall’articolo 26, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale il periodo d’assenza dal lavoro di talune categorie di lavoratori che presentino una particolare condizione di fragilità è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 1, comma 481 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Come noto, trattasi di lavoratori ‘fragili’ in possesso: 
a) di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali ed attestante una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) esiti da patologie oncologiche e dallo iii) svolgimento di terapie salvavita;
b) del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A condizione che sia prescritto dalla competente autorità sanitaria nonché dal medico di assistenza primaria (al proposito, si rinvia alle precisazioni già offerte dall’INPS 24 con messaggio 24 giugno 2020, n. 2584 e con messaggio 9 novembre 2020, n. 4157), il periodo di assenza del lavoratore ‘fragile’ è equiparato al ricovero ospedaliero e pertanto indennizzato a titolo di malattia secondo la seguente misura:

  • i primi tre giorni sono posti a carico del datore di lavoro, che corrisponde al lavoratore l’integrale retribuzione media giornaliera;
  • dal 4° al 20° giorno, l’INPS corrisponde al lavoratore il 50% della retribuzione media giornaliera (il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere che il datore di lavoro debba versare un’ulteriore quota ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto);
  • dal 21° al 180° giorno l’INPS versa il 66,66% della retribuzione media giornaliera al lavoratore (il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere che il datore di lavoro debba versare un’ulteriore quota ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto).

È opportuno evidenziare che l’indennità di cui sopra è ridotta di 3/5 nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia familiari a carico.

Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, è stabilito che i relativi oneri siano posti a carico dello Stato nel limite di spesa massima pari a 282,1 milioni di euro per il 2021.Qualora detto limite di spesa sia raggiunto, anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande (articolo 1, comma 482 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la cui vigenza è stata estesa al 28 febbraio 2021 per effetto del richiamato articolo 1, comma 481 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stabilito che dette categorie di lavoratori rendano di norma la prestazione di lavoro in regime di lavoro agile anche attraverso:
i) l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dal contratto collettivo applicato ovvero 
ii) lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fermo restando quanto più sopra precisato con riferimento all’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, resta inteso che sino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica, il diritto allo svolgimento dell’attività di lavoro secondo le modalità del lavoro agile - purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa - può essere esercitato ai sensi dell’articolo 90, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 da un più ampio novero di lavoratori sulla base di valutazioni del medico competente che ravvisi una situazione di maggiore rischiosità in caso di contagio, in ragione dei seguenti elementi:

  • condizione di rischio derivante da i) immunodepressione e ii) esiti di patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita;
  • età anagrafica;
  • comorbilità.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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