NOVA
N.8


11 GENNAIO 2021

Aumenta il costo del lavoro dei professionisti senza cassa

Aumento dell’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla Gestione sperata INPS

Ai fini del finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui al paragrafo che segue, è stata elevata l’aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo, in misura pari a:

  • 0,26 punti percentuali per l’anno 2021; 
  • 0,51 punti percentuali per l’anno 2022 
  • 0,51 punti percentuali per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

Di seguito una tabella riepilogativa:

Anno 2021

25,98 %

(+ 0,26 punti)

Anno 2022

26,49 %

(+ 0.51 punti)

Anno 2023

27,00 %

(+ 0.51 punti)

È appena il caso di precisare che tale disposizione non riguarda i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si provvede a fornire qui di seguito una tabella di sintesi:

Coloro che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e pertanto titolari di Partita IVA

Anno 2021

 25,98 %

Collaboratori coordinati e continuativi che esercitano senza alcuna etero organizzazione la propria attività in favore delle aziende (titolari di DIS-COLL)

 

 34,23 %

Amministratori d’azienda e membri di consiglieri di amministrazione o di comitati

33,72 %

Collaboratori già iscritti presso altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione

 24%

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Come sopra accennato, in vista di una riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo (articolo 1, commi 386-401 della Legge 30 dicembre 2020. n. 178). 

Detta indennità:

  • è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate;
  • è erogata per sei mensilità;
  • non può essere di importo inferiore a € 250,00 o superiore a € 800,00 mensili (l’importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT); 
  • non comporta un accredito di contribuzione figurativa;
  • non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • è riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’indennità è riconosciuta, previa domanda dal lavoratore interessato all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno (2021-2023), a condizione che il soggetto richiedente: 

  • abbia prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo percepiti nei tre anni precedenti la presentazione della stessa; 
  • sia titolare di partita IVA da almeno quattro anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso; 
  • abbia dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ad € 8.145,00;
  • sia in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 
  • non sia titolare di trattamento pensionistico diretto e non sia assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie; 
  • non sia beneficiario di reddito di cittadinanza (RdC).  

Detta prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






© Copyright ArlatiGhislandi, Milano – 2020

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione elettronica sono riservati.