Aumento dell’aliquota contributiva per i professionisti iscritti alla Gestione sperata INPS
Ai fini del finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui al paragrafo che segue, è stata elevata l’aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo, in misura pari a:
- 0,26 punti percentuali per l’anno 2021;
- 0,51 punti percentuali per l’anno 2022
- 0,51 punti percentuali per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Di seguito una tabella riepilogativa:
Anno 2021
| 25,98 %
| (+ 0,26 punti)
|
Anno 2022
| 26,49 %
| (+ 0.51 punti)
|
Anno 2023
| 27,00 %
| (+ 0.51 punti)
|
È appena il caso di precisare che tale disposizione non riguarda i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Si provvede a fornire qui di seguito una tabella di sintesi:
Coloro che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e pertanto titolari di Partita IVA
| Anno 2021
25,98 % |
Collaboratori coordinati e continuativi che esercitano senza alcuna etero organizzazione la propria attività in favore delle aziende (titolari di DIS-COLL) |
34,23 % |
Amministratori d’azienda e membri di consiglieri di amministrazione o di comitati
| 33,72 % |
Collaboratori già iscritti presso altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione | 24% |
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Come sopra accennato, in vista di una riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo (articolo 1, commi 386-401 della Legge 30 dicembre 2020. n. 178).
Detta indennità:
- è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate;
- è erogata per sei mensilità;
- non può essere di importo inferiore a € 250,00 o superiore a € 800,00 mensili (l’importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT);
- non comporta un accredito di contribuzione figurativa;
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- è riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’indennità è riconosciuta, previa domanda dal lavoratore interessato all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno (2021-2023), a condizione che il soggetto richiedente:
- abbia prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo percepiti nei tre anni precedenti la presentazione della stessa;
- sia titolare di partita IVA da almeno quattro anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- abbia dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ad € 8.145,00;
- sia in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- non sia titolare di trattamento pensionistico diretto e non sia assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sia beneficiario di reddito di cittadinanza (RdC).
Detta prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno