Con circolare 29 maggio 2023, n. 21, l’INAIL ha reso note le istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2023.
Introduzione
L’ammontare del premio è determinato prendendo come base di calcolo l’importo della ‘retribuzione effettiva’ – ovvero della ‘retribuzione convenzionale’ –, moltiplicato per il ‘tasso di premio’ connesso alla specifica ‘voce di rischio’ relativa all’attività di lavoro svolta e alla ‘gestione’ nella quale è inquadrato il datore di lavoro (art. 41 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e artt. 16 e 17 del D.I. 27 febbraio 2019).
L’importo della retribuzione effettiva – che è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente (art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e art. 29 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 11245) – non può essere inferiore all’importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato in relazione all’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT (‘minimale di retribuzione giornaliera’).
Minimale di retribuzione giornaliera
Per l’anno 2023, il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori subordinati è pari a 53,95 euro (ossia al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, risulta essere d’importo pari a 567,94 euro).
La retribuzione effettiva da prendere a base di calcolo del premio non può, dunque, essere inferiore a 53,95 euro che, rapportato ad un mese articolato in 26 giorni lavorativi, è pari ad una retribuzione di 1.402,70 euro mensili.
È opportuno precisare che l’indennità di disponibilità prevista nel caso in cui il lavoratore sia occupato con contratto di lavoro intermittente (art. 16 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) non è soggetta all’adeguamento del minimale di retribuzione giornaliera.
In tal caso, la misura dell’indennità è stabilita dal contratto collettivo applicato e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito decreto.
Minimale contrattuale
Per il calcolo del premio assicurativo si applica invece il ‘minimale contrattuale’ quando questo risulti d’importo più elevato rispetto al ‘minimale di retribuzione giornaliera’.
Per ‘minimale contrattuale’ s’intende l’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali quando stabiliscano una retribuzione d’importo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro.
Nel caso in cui coesista una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (art. 2, c. 25 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Retribuzione convenzionale
Come anticipato nell’introduzione, per talune categorie di lavoro non si prende a base di calcolo del premio la retribuzione effettiva, ma quella convenzionalmente stabilita dalla legge o con apposto decreto ministeriale.
La retribuzione convenzionale deve essere adeguata nel caso in cui risulti essere d’importo inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per il 2023, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali è pari a 29,98 euro. Detto limite si applica alle retribuzioni convenzionali del lavoratore con riferimento al quale è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Diversamente, alle retribuzioni convenzionali del lavoratore per il quale non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero stabilito per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 53,95 euro.
Con riferimento a taluni lavoratori – di seguito sono elencate le ipotesi che rivestono maggior rilievo – trovano applicazione le seguenti retribuzioni convenzionali:
- rapporto di lavoro a tempo parziale: la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per l’orario di lavoro. Nel caso in cui l’orario di lavoro (a tempo pieno) sia pari a 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale è pari a 8,09 euro (53,95 x 6: 40);
- dirigenti: a decorrere dal 1° luglio 2022, la retribuzione convenzionale mensile è pari a 2.751,78 euro, la retribuzione giornaliera è pari a 110,07 euro e quella oraria a 13,76 euro;
- per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, il premio è calcolato sulle retribuzioni convenzionali 2023 determinate dal decreto interministeriale 28 febbraio 2023.
Retribuzione di ragguaglio
È opportuno precisare che in via residuale, ossia carenza di retribuzioni effettive e convenzionali, è possibile ricorrere alla retribuzione di ragguaglio.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la retribuzione di ragguaglio:
- giornaliera corrisponde a 59,27 euro (17.780,70/300)
- mensile è d’importo pari a 1.481,73 euro (17.780,70/300x25).
Giornalisti
A decorrere dal 1° luglio 2022, la tutela infortunistica dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è stata trasferita dall’INPGI all’INAIL.
Per il 2023, trova applicazione la normativa regolamentare dell’INPGI anche se il premio è riscosso dall’INAIL. Più precisamente, il contributo mensile dovuto per:
- i giornalisti è pari a 11,88 euro;
- i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti con retribuzione inferiore a quella del redattore è pari a 6 euro.
Lavoratori dello spettacolo autonomi
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori dello spettacolo autonomi iscritti all’ex ENPALS sono soggetti all’obbligo assicurativo.
Per il calcolo del premio si assume l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera pari a 53,95 euro per il 2023.
Per i lavoratori subordinati o i collaboratori dello spettacolo si applicano invece le disposizioni previste, rispettivamente, per la generalità dei lavoratori subordinati o dei lavoratori parasubordinati.
Premi speciali unitari
Nel caso in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e ulteriori circostanze rendano difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, è prevista la possibilità di ricorrere a ‘premi speciali unitari’, che sostituiscono il ‘tasso di premio’ da applicare all’importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori.
Detti premi sono calcolati in funzione di diversi elementi, quali:
- il numero dei lavoratori;
- la natura e la durata della lavorazione;
- il numero delle macchine.
Con particolare riferimento ai medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi sono stabiliti dei premi annuali dovuti in funzione degli apparecchi radiologici utilizzati e della quantità (e tipologia) della sostanza radioattiva in uso.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.