NOVA
N.12


25 GENNAIO 2020

Massimali di Integrazione Salariale 2021 – Aggiornamento degli importi

Con circolare 21 gennaio 2021, n. 7, l’INPS ha provveduto ad a confermare, nei medesimi dello scorso anno,  gli importi previsti in caso di

i) trattamento di integrazione salariale relativo alle provvidenze di cui la Cassa Integrazione Guadagni in tutte le sue declinazioni così come del dell’Assegno Ordinario utilizzato nella varie gestioni degli ammortizzatori sociali quali il Fondo di Integrazione Salariale, il Fondo di Solidarietà del personale del Credito e gli altri Fondi di Solidarietà di comparto;

e

ii) la prestazione dell’assegno emergenziale riconosciuta dal Fondo del Credito;
iii) la prestazione dell’assegno emergenziale riconosciuta dal Fondo del Credito Cooperativo.

Di particolare rilievo l’importanza di tale conferma a livello operativo, in considerazione del fatto che il Legislatore ha utilizzato gli strumenti di cui sopra per gestire l’emergenza epidemiologica e pertanto il Datore di Lavoro è chiamato a utilizzare medesimi importi a ristoro dell’impossibilità di rendere in toto o parzialmente la prestazione di dipendenti e collaboratori autonomi continuativi a seguito delle misure adottate per il contingentamento della emergenza epidemiologica.

Medesimi importi modificano l’indennità di NASpI e di DIS-COLL destinata a coloro che versano in stato di disoccupazione e inoccupazione.

Qui in ultimo prima di ricordare analiticamente i trattamenti, trasferiamo che il mancato incremento è dovuto al fatto che lo sviluppo degli importi che l’INPS è chiamato a effettuare ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DLgs 148/2015 non ha prodotto incrementi in considerazione del fatto che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultato inferiore del -0,3 a quello del precedente anno.


Trattamenti d’integrazione salariale

Con riferimento all’anno 2021, sono riportati in tabella di seguito esposta: 

  • gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale (articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148);
  • la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. 

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione pari a 5,84% (articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41)

 

Trattamento di integrazione salariale

Retribuzione

Importo lordo

Importo netto

Inferiore od uguale a € 2.159,48

€ 998,18

€ 939,89

Superiore a € 2.159,48

€ 1.199,72

€ 1.129,66

Con riferimento ai contratti di solidarietà, tale trattamento è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali sopra riportati.


Come indicato nella seguente tabella, i massimali sono incrementati nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

Trattamento di integrazione salariale

Retribuzione

Importo lordo

Importo netto

Inferiore od uguale a € 2.159,48

€ 1.197,82

€ 1.127,87

Superiore a € 2.159,48

€ 1.439,66

€ 1.355,58


Fondo Credito
 

Assegno ordinario

Sono di seguito riportati in tabella gli importi dei massimali mensili previsti per l’assegno ordinario per l’anno 2021 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi (articolo 10, comma 2, D.I. 28 luglio 2014, n. 83486).


Retribuzione mensile lorda

Massimale

Inferiore a € 2.184,24

€ 1.186,29

Compresa tra € 2.184,24 e € 3.452,74

€ 1.367,35

Superiore a € 3.452,74

€ 1.727,41


Assegno emergenziale

Sono di seguito riportati in tabella i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi (articolo 12, comma 3 del D.I. 28 luglio 2014, n. 83486). 

Gli importi riportati con riferimento alla prima fascia retribuiva sono calcolati sull’80% della retribuzione lorda mensile, al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%. Detta riduzione è applicabile solo nell’ipotesi in cui la prestazione in pagamento sia pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso Uniemens (articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I.).

Retribuzione tabellare annua lorda

Importo al lordo della riduzione del 5,84%

Importo al netto della riduzione del 5,84%

Inferiore a € 41.829,33

€ 2.443,35

€ 2.300,66

Compresa tra € 41.829,33 e € 55.037,77

€ 2.752,41

Superiore a € 55.037,77

€ 3.852,34


Fondo Credito Cooperativo

Assegno emergenziale 

Sono di seguito riportati in tabella i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi (articolo 12, comma 3, del D.I. 28 luglio 2014, n. 83486).  Gli importi riportati con riferimento alla prima fascia retribuiva sono calcolati sull’80% della retribuzione lorda mensile al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%. Tale riduzione è applicabile esclusivamente nell’ipotesi in cui la prestazione in pagamento sia pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens (articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I.).

Retribuzione tabellare annua lorda

Importo al lordo della riduzione del 5,84%

Importo al netto della riduzione del 5,84%

Inferiore a € 39.543,11

€ 2.343,44

€ 2.206,58

Compresa tra € 39.543,11 e € 55.152,24

€ 3.151,99

Superiore a € 55.152,24

€ 3.666,06


NASpI e DIS-COLL

Il parametro retributivo da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021.  Sotto diverso profilo, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. 6. 

Per quanto attiene l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo di detta indennità è pari a € 1.227,55 per il 2021. Mensilmente, l’importo massimo di dell’indennità DIS-COLL non potrà in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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