NOVA
N.7


08 GENNAIO 2021

Ulteriore detrazione fiscale: misura stabile dal 2021

In attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione fiscale di cui all’articolo 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 - riconosciuta a beneficio del lavoratore con un reddito superiore a € 28.000,00 e pari o inferiore a € 40.000,00 - è estesa con riferimento alle prestazioni rese dal lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2021 secondo una diversa modulazione rispetto alla disciplina previgente (articolo 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 come modificato dall’articolo 1, comma 8 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall’articolo 1 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 182).

Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, l’ulteriore detrazione – che, come noto, costituisce, unitamente al trattamento integrativo, una misura volta a ridurre il ‘cuneo fiscale’ – non ha più carattere di temporaneità, ma è elevata a rango di misura strutturale del regime impositivo.  

L’ulteriore detrazione compete dunque per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 nella misura determinata secondo criteri distinti in relazione al reddito percepito dal lavoratore e riportati nella seguente tabella.

 Reddito complessivo

Ammontare detrazione

Superiore a € 28.000,00 e sino a € 35.000,00

€960 + [€240 x (€35.000 – reddito complessivo) / €7.000]

Superiore a € 35.000,00 e sino a € 40.000,00

€960 x [(€40.000 – reddito complessivo) / €5.000]

A differenza dell’impianto normativo vigente sino al 31 dicembre 2020, la nuova disciplina, oltre ad essere strutturalmente inserita nell’ordinamento, riconosce al lavoratore avente titolo un maggiore ammontare della detrazione, sempre che vi sia capienza d’imposta lorda. Dunque, la misura dell’ulteriore detrazione è rapportata al periodo di lavoro e decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a € 40.000,00 (AdE, circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E).

Hanno titolo a fruire dell’ulteriore detrazione, i contribuenti il cui reddito complessivo sia formato: 
  a) da redditi da lavoro dipendente;
  b) da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di seguito elencati:

  • le pensioni di ogni genere nonché gli assegni a queste equiparati,
  • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca,
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato,
  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante,
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 del TUIR concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1 del TUIR concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente,
  • le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari,
  • le remunerazioni dei sacerdoti,
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Ai fini della verifica della spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale, concorrono per intero alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore: 
  c) i redditi di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario;
  d) il reddito assoggettato all’articolo 44, comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e recante norme in materia di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  e) il reddito sottoposto all’applicazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime fiscale speciale previsto per i lavoratori ‘impatriati’.

In particolare, il reddito percepito a titolo di premio di risultato e assoggettato a tassazione sostitutiva (art. 1, commi da 192 a 189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è sommato - ai soli fini della verifica della capienza dell’imposta lorda - ai redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.

In ogni caso, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (ad eccezione dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti, da considerare ai fini della determinazione del reddito complessivo).


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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