NOVA
N.02


05 GENNAIO 2021

Certificazione medica per periodi di quarantena e per l’assenza di lavoratori ‘fragili’

L’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha comportato, a far tempo dal 1° gennaio 2021, rilevanti modifiche normative con riguardo alla certificazione medica che dà titolo al lavoratore di beneficiare del regime di protezione previsto nell’ipotesi di assenza dal lavoro in concomitanza di un prescritto periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (articolo 26, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18). 
Infatti, è stabilito che il medico non sia più tenuto a trascrivere nel certificato di malattia del lavoratore gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di quarantena (articolo 26, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dall’articolo 1, comma 484 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Come noto, il periodo di quarantena - equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non computabile ai fini del periodo di comporto - è disposto in relazione al soggetto che:
  • abbia avuto contatti stretti con un soggetto risultato positivo al virus (articolo 1, comma 2, lettera d) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19);
  • sia risultato positivo al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19);
  • rientri nel territorio nazionale da Stati per i quali è espressamente previsto l’obbligo di sottoposizione ad un periodo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario (articolo 1, comma 2, lettera d) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19). Trattasi degli Stati individuati negli elenchi D ed E di cui all’allegato 20 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020, vigente sino al 15 gennaio 2021.

Sebbene non modificata dalla Legge di Bilancio 2021, la disciplina concernente la certificazione medica relativa al lavoratore ‘fragile’ assume a far tempo dal 1° gennaio 2021 un rinnovato interesse in ragione del fatto che è stato ripristinato il regime di tutela di tale categoria di lavoratori nell’ipotesi in cui, non essendo percorribile la soluzione del lavoro agile, il lavoratore si assenti dal lavoro.
Al riguardo, è previsto che il medico curante rediga note di diagnosi che indichino in dettaglio la situazione clinica del lavoratore, in modo che la situazione di rischio sia portata in evidenza. Con messaggio 9 novembre 2020, n. 4157, l’INPS ha precisato che ai fini del riconoscimento dell’indennità ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la certificazione di malattia deve indicare espressamente i) il periodo di prognosi e ii) la condizione di ‘fragilità’ del lavoratore interessato:
  a) richiamando espressamente gli estremi del verbale di riconoscimento dello stato di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero
  b) deducendo la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Tale condizione deve essere attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Gli Uffici medico-legali dell’INPS territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta e laddove ne sia ravvisata la necessità è possibile sia richiesta ulteriore documentazione ai fini della definizione della pratica; in tale ipotesi, l’efficacia del certificato medico è sospesa sino all’avvenuta regolarizzazione mediante l’apposizione di un codice di anomalia generica (INPS, messaggio 24 giugno 2020, n. 2584).


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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