NOVA
N.15


28 GENNAIO 2021

Approvazione dei modelli di Certificazione Unica 2021 e 770/2021 – Principali novità

L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha recentemente approvato:

  • il modello della Certificazione Unica ‘CU 2021’, relativa all’anno 2020 e le istruzioni per la sua compilazione (AdE, provvedimento 15 gennaio 2021, n. 13088). 
  • il modello 770/2021 relativo all’anno 2020 con le relative istruzioni per la compilazione (AdE, provvedimento 15 gennaio 2021, n. 13090). 

Nel presente intervento sono indicati, in sintesi, i principali elementi di novità relativi ai modelli in esame.

Certificazione Unica 2021

Come noto, la CU 2021 è la certificazione al cui invio è obbligato il soggetto che abbia corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte o che abbia versato contributi di previdenza o assistenza e/o premi assicurativi nel corso del periodo d’imposta 2020. 
Il flusso telematico – il cui termine ultimo d’invio è fissato al 16 marzo 2021 (ovvero al 31 ottobre 2021 nell’ipotesi in cui la Certificazione Unica riguardi solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata) e che può essere effettuato direttamente dal sostituto d’imposta o da un intermediario abilitato - è composto da:

  • un frontespizio, nel quale sono indicati i dati del sostituto d’imposta e del rappresentante firmatario della comunicazione e dedotti l’impegno alla presentazione telematica;
  • il quadro CT, con le informazioni utili alla ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’AdE stessa;
  • la Certificazione Unica 2021, nella quale sono esposti in dettaglio i dati fiscali e previdenziali relativi ai più sopra indicati redditi.

La sola prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione è costituita dalla ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione dei flussi pervenuti all’AdE in assenza di errori.
Il predetto termine del 16 marzo 2021 coincide altresì con il termine ultimo per la consegna della certificazione al percipiente.

Con riguardo alla compilazione della CU 2021, si elencano di seguito le novità di maggior rilievo:
  A. il ‘Bonus Irpef’ di cui all’articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che compete al lavoratore con riferimento alle sole prestazioni lavorative rese tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 (punti 391-399 della CU);
  B. il ‘trattamento integrativo’, riconosciuto al titolare di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati nell’ipotesi in cui i) il reddito complessivo percepito dal lavoratore sia di importo inferiore o uguale a 28.000,00 euro e ii) l’imposta lorda calcolata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L’ammontare massimo del trattamento integrativo è pari a 600,00 euro ed è determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi effettivamente prestati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
L’importo riconosciuto al lavoratore al titolo di trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito (articolo 1, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 e punti 400-410 della CU);
  C. l’ulteriore detrazione fiscale, della quale beneficia il titolare di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, a condizione vi sia capienza di imposta lorda; l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale è rapportato al periodo di lavoro prestato tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 e decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito annuo complessivo pari a € 40.000,00. 
Ai fini del riconoscimento della detrazione in parola è necessario che vi sia capienza dell’imposta lorda (articolo 1, comma 2, D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 e punto 368 della CU);
  D. il premio di ammontare massimo pari a 100,00 euro riconosciuto al lavoratore subordinato che abbia svolto l’attività lavorativa presso la sede di lavoro durante il mese di marzo 2020 nonostante l’emergenza sanitaria. È qui appena il caso precisare che detto premio è stato corrisposto a condizione che il lavoratore abbia percepito nell’anno 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore o uguale a 40.000,00 euro (articolo 63, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e punto 476 della CU);
  E. l’importo complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore (fringe benefit) che, per l’anno 2020, non ha concorso alla formazione del reddito nel limite complessivo di 516,46 euro per ciascun lavoratore in luogo del limite ordinario stabilito nella misura di € 258,23 (articolo 112, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e punto 474 della CU). 

Con riguardo al ‘Bonus Irpef’ e al trattamento integrativo di cui alle precedenti lettere A. e B. e spettanti ai lavoratori aventi titolo rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e a decorrere dal 1° luglio e sino al 31 dicembre 2020, è opportuno evidenziare che opera la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; per effetto della citata norma, le anzidette misure di riduzione della pressione fiscale sono riconosciute anche nell’ipotesi in cui l’imposta lorda risulti essere di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti per effetto del minor reddito prodotto nel corso dell’anno 2020 per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica. 
Inoltre, il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo per il periodo durante quale il lavoratore abbia fruito dei trattamenti d’integrazione salariale emergenziali di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, assumendo, in luogo degli importi delle predette misure a sostegno del reddito, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al lavoratore in via ordinaria, a condizione che l’imposta lorda ricalcolata in funzione della retribuzione sia superiore alle detrazioni spettanti al lavoratore (punti 478-480 della CU).

Particolare rilievo assumono altresì i dati relativi ai redditi esenti corrisposti ai lavoratori ‘impatriati’ assoggettati al regime fiscale speciale di cui agli articoli 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 con differente aliquota a seconda del regime applicato in funzione della tipologia di lavoratore impatriato (distinguendo tra docenti e ricercatori e lavoratori in genere) che del periodo d’imposta nel quale è stato perfezionato il trasferimento della residenza fiscale in Italia (punti 462-465 della CU). 

Modello 770/2021

Il Modello 770/2021 dovrà essere trasmesso all’AdE entro il termine ultimo del 2 novembre 2021 (il termine del 31 ottobre 2021 coincide con una domenica e lunedì 1° novembre è festivo).

Con riguardo alle novità di maggior rilievo, si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo che precede con riferimento alla CU 2021. In particolare:
  • il rigo SX49 è riservato al sostituto d’imposta che abbia riconosciuto il trattamento integrativo di cui alla lettera B. del precedente paragrafo; 
  • nel rigo SX1 – Colonna 6 sarà esposto il credito del premio di cui alla lettera D. del paragrafo precedente.
Si segnala altresì:
  • l’aggiornamento delle istruzioni relative all'erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici;
  • l’inserimento, nel quadro SS, di una nuova sezione con appositi codici per la gestione dei versamenti che sono stati differiti a seguito all'emergenza da COVID-19.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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