NOVA
N.6


07 GENNAIO 2021

Sospensione degli obblighi d’assunzione di lavoratori con disabilità

Con circolare 21 dicembre 2020, n. 19, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota la sospensione degli obblighi di assunzioni di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 4 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia sospeso l’attività di lavoro o provveduto ad una riduzione dell’orario di lavoro facendo ricorso ad un trattamento di integrazione salariale in ragione dell’emergenza epidemiologica in applicazione degli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le citate disposizioni prevedono infatti che l’obbligo d’assunzione di lavoratori disabili debba intendersi sospeso:

  • qualora l’impresa ricorra a trattamenti d’integrazione salariale straordinaria nell’ipotesi di i) riorganizzazione aziendale, ii) crisi aziendale e iii) stipulazione di un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 2015, n. 148);
  • per la durata della procedura di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Per effetto di sopravvenute disposizioni di legge e di una continua attività interpretativa, la sospensione dell’obbligo in esame ha conosciuto ampliamenti del proprio ambito d’applicazione.

Da ultimo, per effetto della più sopra citata circolare ministeriale, è stata operata un’ulteriore estensione dell’ambito d’applicazione dell’istituto della sospensione dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, applicabile a ciascuna impresa che abbia sospeso l’attività di lavoro o ridotto l’orario di lavoro ricorrendo a trattamenti d’integrazione salariale, anche in deroga, a motivo della crisi sanitaria. 
Il Dicastero ha infatti precisato come il ricorso a detti strumenti di sostegno del reddito non possa non denotare uno stato contingente di crisi che potrebbe rendere oltremodo difficile il regolare adempimento dell’obbligo d’assunzione.

Il Dicastero ha altresì precisato che la sospensione dell’obbligo in parola vige:

  • per la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID–19, cessando contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione dell’attività di lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro (articolo 4, comma 2 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333);
  • in proporzione a i) l’attività lavorativa sospesa ovvero a ii) la misura della riduzione dell’orario di lavoro operata e al numero di ore d’integrazione salariale fruite (e suddivise per ambito provinciale).

Come anticipato, la vigenza dell’obbligo è ripristinata una volta che sia venuta meno la situazione di crisi assistita dal trattamento d’integrazione salariale in ragione dell’emergenza.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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