NOVA
N.03


06 GENNAIO 2021

Contratti a tempo determinato: proroga e rinnovo ‘acausali’ sino al 31 marzo 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021, è stato prorogato sino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza l’obbligo di dedurre nell’atto di proroga e rinnovo la relativa causale. In ogni caso, la durata massima complessiva del contratto individuale di lavoro non potrà eccedere il limite di ventiquattro mesi (articolo 93, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dall’articolo 1, comma 279 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

La facoltà attribuita la datore di lavoro costituisce una significativa deroga alla disciplina ordinaria dettata dal richiamato articolo 21, comma 01 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, secondo il quale il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può essere i) prorogato successivamente ai primi 12 mesi di durata ovvero ii) rinnovato ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

Sulla scorta dei chiarimenti offerti dall’INL con nota 6 settembre 2020, n. 713 con riguardo alla precedente formulazione del sopra citato articolo 93, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è ragionevole ritenere che sino al 31 marzo 2021: 

  • nell’ipotesi in cui sia stato già raggiunto il limite massimo ordinariamente consentito di 4 proroghe del contratto di lavoro possa essere concordata una quinta proroga per un periodo massimo di 12 mesi, senza che ricorra la necessità di indicare una causale, a condizione che sia rispettata la durata massima complessiva del rapporto pari ventiquattro mesi (articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
  • è possibile rinnovare il contratto entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, senza che il secondo contratto sia trasformato in contratto a tempo indeterminato (articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

In analogia a quanto già precisato con rifeirmento alla previgente formulazione dell’articolo 93, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il termine del 31 marzo 2020 di vigenza della disposizione in esame potrebbe essere riferito alla formalizzazione della proroga o del rinnovo, in modo che la durata del rapporto di lavoro potrà protrarsi anche dopo il 31 marzo 2021 (in tal senso, si rinvia a quanto precisato dall’INL mediante la citata nota 6 settembre 2020, n. 713).

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia prorogato o rinnovato il contratto individuale di lavoro senza dedurre una causale, ai sensi del previgente articolo 93, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è comunque possibile che lo stesso sia nuovamente - e per una sola volta - prorogato o rinnovato ai sensi dell’articolo 1, comma 279 della Legge 30 dicembre 2020, n. 17.

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno







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