NOVA
N.04


06 GENNAIO 2021

Congedo obbligatorio del padre lavoratore: durata elevata a 10 giorni

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la durata complessiva del periodo di congedo obbligatorio riconosciuto ai sensi dell’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2021, n. 92 al padre lavoratore subordinato per la nascita del figlio avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 è elevato da 7 a 10 giorni (articolo 1, comma 354 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall’articolo 1, comma 363 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Più precisamente, il vigente ordinamento prevede che entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) avvenuta nel corso del 2021, il padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario: 
  a) ha l’obbligo di astenersi dal lavoro, anche in via non continuativa, per un periodo di 10 giorni. Detto periodo di astensione dal lavoro può essere fruito dal padre anche durante il periodo di congedo di maternità spettante alla madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
  b) può altresì astenersi, in via facoltativa, per un ulteriore periodo di un giorno, previo accordo con la madre - e in sua sostituzione - in relazione al periodo di congedo di maternità ad ella spettante. 
In tal caso, il termine finale del congedo di maternità post partum della madre lavoratrice è anticipato di un giorno. 

In relazione al congedo obbligatorio, la cui fruizione compete anche al padre lavoratore assente dal lavoro per congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il padre lavoratore ha diritto, in concomitanza dei giorni di congedo obbligatorio e facoltativo di cui ai precedenti punti a) e b), a un’indennità giornaliera posta a carico dell’INPS in misura pari al 100% della retribuzione.

La domanda relativa al congedo obbligatorio del padre lavoratore è presentata all’Istituto esclusivamente per via telematica.

La fruizione dei giorni di congedo obbligatorio è subordinata ad una comunicazione in forma scritta del padre lavoratore presentata al datore di lavoro con almeno quindici giorni d’anticipo rispetto alla fruizione degli stessi ed indicante espressamente i giorni prescelti di astensione dal lavoro. 
Nell’ipotesi in cui sia presentata domanda di fruizione in concomitanza della nascita del figlio, il preavviso è calcolato sulla data presunta del parto

Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore è tenuto ad allegare alla richiesta la dichiarazione della madre lavoratrice mediante la quale ella dichiara di non fruire del congedo di maternità spettante per un giorno. 
La comunicazione del padre lavoratore e la dichiarazione della madre lavoratrice devono essere trasmesse anche al datore di lavoro di questa.

Con riguardo al congedo obbligatorio del padre lavoratore, è altresì opportuno portare in evidenza come al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro il vigente articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – così come modificato dall’articolo 1, comma 25 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – preveda (inspiegabilmente) l’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro entro il quinto mese dalla nascita del figlio anche nel caso di morte perinatale.
Al riguardo, si precisa come il vigente ordinamento non offra una definizione di ‘morte perinatale’, neppure rinvenibile nelle schede di lettura afferenti alla Legge di Bilancio 2021 e attualmente rese disponibili in edizione provvisoria dal Senato della Repubblica.

Stando alle precisazioni reperibili sul sito istituzionale del World Health Organization (WHO), ‘the perinatal period commences at 22 completed weeks (154 days) of gestation and ends seven completed days after birth’. Peraltro, ‘perinatal mortality refers to the number of stillbirths and deaths in the first week of life’. Si rileva come a fini statistici, l’Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) definisca diversamente la mortalità perinatale, qualificata come ‘the ratio of deaths of children within one week of birth (early neonatal deaths) plus foetal deaths of minimum gestation period 28 weeks or minimum foetal weight of 1000g, expressed per 1000 births

Si resta dunque in attesa di precisazioni che:
  i) consentano di delimitare con certezza l’ambito d’applicazione del citato articolo 1, comma 25 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e 
  ii) indichino eventuali ipotesi di incompatibilità con norme preesistenti (il riferimento è qui volto, a mero titolo esemplificativo, all’articolo 1 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278, per effetto del quale alla lavoratrice e al lavoratore è riconosciuto il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi).  


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno






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