NOVA
N.13


26 GENNAIO 2021

Obbligo di permanenza domiciliare - Domanda d’integrazione salariale

Con messaggio 25 gennaio 2021, n. 304, l’INPS ha reso (finalmente) note le modalità di presentazione della domanda di integrazione salariale - ordinaria o in deroga - e di assegno ordinario nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia potuto prendere servizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 in ragione di un provvedimento emanato dalla pubblica autorità territorialmente competente che lo abbia obbligato alla permanenza domiciliare (articolo 19 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104). 

Stando alle indicazioni dell’Istituto, in relazione ai periodi di sospensione dell’attività di lavoro è possibile presentare entro il 24 febbraio 2021 apposita istanza con la specifica causale ‘COVID-19 – Obbligo di permanenza domiciliare’.

Al riguardo, è opportuno precisare che la citata norma trova applicazione con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che siano stabiliti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e a condizione che:
  a) in relazione alla sospensione dell’attività lavorativa a motivo di un’ordinanza della pubblica autorità il datore di lavoro non abbia già presentato domanda di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario ai sensi degli articoli da 18 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
  b) per il periodo di vigenza dell’obbligo di permanenza domiciliare il lavoratore non abbia beneficiato della protezione indennitaria stabilita dall’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nelle ipotesi di i) quarantena con sorveglianza attiva ovvero di ii) permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Alla domanda di integrazione salariale con causale ‘COVID-19 – Obbligo di permanenza domiciliare’   dovrà essere allegata un’autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la quale il datore di lavoro:

  • attesterà, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Istituto, che i lavoratori beneficiari del trattamento d’integrazione salariale in forza dell’articolo 19 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 non hanno effettivamente potuto svolgere l’attività lavorativa a motivo di un provvedimento di restrizione emanato dall’autorità territorialmente competente;
  • indicherà espressamente gli estremi del provvedimento di cui al punto precedente.

Come anticipato, la domanda può essere proposta entro il 24 febbraio 2021 e:

  • in caso di pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’Istituto, il datore di lavoro sarà tenuto ad inviare i dati occorrenti per il pagamento o per il saldo mediante il modello ‘SR41’ entro il termine di 30 giorni dalla notifica del messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’Istituto autorizza la prestazione (nel caso di trattamento d’integrazione salariale in deroga, è previsto il solo pagamento diretto della prestazione);
  • il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale;
  • le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di vigenza dell’obbligo di permanenza domiciliare sono a carico del datore di lavoro;
  • trascorsi i termini testé richiamati, il pagamento della prestazione è posta in capo al datore di lavoro.

Per ovvie ragioni di opportunità, si rinvia al citato messaggio 25 gennaio 2021, n. 304 per approfondimenti concernenti le modalità di effettuazione delle operazioni di conguaglio e, vista la complessità del flusso amministrativo, si rimane specificatamente a disposizione per eventuali puntuali disamine.


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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