NOVA
N.16


29 GENNAIO 2021

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro – Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sulla disciplina afferente al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, modificando il termine entro il quale è possibile utilizzare detta agevolazione fiscale (articolo 1, commi 1098-1100 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Più precisamente, la citata disposizione normativa ha stato stabilito che:

  • il credito d’imposta in parola deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Secondo la previgente disposizione, detto credito poteva essere utilizzato in compensazione per l’intero anno 2021;
  • i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione dello stesso entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Come noto, il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti di seguito elencati per le spese sostenute al fine di adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni normative miranti al contenimento del fenomeno epidemico:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
  • associazioni; 
  • fondazioni; 
  • altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio fiscale afferiscono a:
a) interventi agevolabili, ossia necessari alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. A mero titolo esemplificativo, si annoverano:
   1) gli interventi necessari per i) il rifacimento di spogliatoi e mense, ii) la realizzazione di spazi medici, d’ingressi e spazi comuni nonché per iii) l’acquisto di arredi di sicurezza e iv) la realizzazione d’interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica, 
   2) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti ‘arredi di sicurezza’);
b) investimenti agevolabili, relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa; nel novero sono ad esempio incluse le apparecchiature per il controllo della temperatura corporea dei lavoratori o dei visitatori (termoscanner). Sono altresì agevolate le spese sostenute per l’acquisto di i) software, ii) sistemi di videoconferenza, iii) programmi per la sicurezza della connessione internet nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in regie di ‘lavoro agile’ (AdE, circolare 10 luglio 2020, n. 20/E)

L’ammontare del credito d’imposta in esame corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 nel limite di spese ammissibili di 80.000 euro (l’ammontare del credito non può pertanto eccedere il limite di 48.000 euro).

Le risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di detto credito sono state ridotte da 2 miliardi di euro a 1 miliardo di euro (articolo 120, comma 6 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e articolo 1, comma 1100 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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