NOVA
N. 44


16 MAGGIO 2023

INPS: tasso interesse debiti contributivi

Con decisione di politica monetaria 4 maggio 2023, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha reso noto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) – trattasi dell’ex Tasso Ufficiale di Riferimento – è stato elevato da 3,5 a 3,75 punti percentuali.

Con circolare 8 maggio 2023, n. 44, l’INPS ha reso noto che a decorrere dal 10 maggio 2023, l’aumento del tasso di rifinanziamento comporta che il tasso:

  • d’interesse di i) dilazione e ii) differimento per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge è elevato al 9,75%;
  • applicato ai fini della determinazione delle sanzioni civili è aumentato al 9,25%. 


Tasso di dilazione e differimento

Con riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse di dilazione applicato ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è pari al 9,75% annuo (art. 2, c. 11 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338).

Ai piani di ammortamento già emessi e notificati dall’Istituto continua a trovare applicazione il previgente tasso di interesse.

Nel caso in cui l’Istituto autorizzi il differimento del termine di versamento della contribuzione obbligatoria dovuta, il tasso d’interesse applicato è pari al 9,75% a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023 (art. 2, c. 11 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338).


Sanzioni civili

Le sanzioni civili irrogate nel caso di ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali sono pari al 9,25% dell’importo dei contributi obbligatori dovuti. Come noto, quando il datore di lavoro ometta o ritardi il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali è tenuto al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno pari all’OPR, maggiorato di 5,5 punti percentuali (art. 116, c. 8, lett. a) e 10 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388). A decorrere dal 10 maggio 2023, la nuova e più elevata misura delle sanzioni civili è dunque pari al 9,25% dell’importo dei contributi obbligatori dovuti, fermo restando che nell’ipotesi di omissione la misura della sanzione civile non può in ogni caso superare il limite del 40% dell’importo complessivo dei contributi non versati.

Dunque, a decorrere dal 10 maggio 2023, la sanzione civile è stabilita nella misura del 9,25% anche quando:  

  • la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento della contribuzione dovuta e sempre che questa sia effettivamente versata entro 30 giorni dalla denuncia stessa. In tale ipotesi, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 8, lett. b), secondo periodo della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
  • il ritardato o l’omesso versamento della contribuzione obbligatoria sia derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. In tale ipotesi, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 10 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Resta fermo che in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, c. 8, lett. b), primo periodo della Legge 23 dicembre 2000, n. 388);

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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