NOVA
N.37


02 LUGLIO 2024

Maxideduzione del costo del lavoro per il 2024

Con D.M. 25 giugno 2024, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno individuato le disposizioni di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 in forza del quale, ai fini della determinazione del reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2024, è riconosciuta una maggiorazione del 20 per cento del costo del lavoro ammesso in deduzione relativo ai lavoratori assunti nell’arco del 2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale maggiorazione è elevata al 30 per cento laddove il lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rientri in una delle categorie di lavoratori maggiormente meritevoli di tutela e indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 216/2023. Trattasi, a mero titolo esemplificativo, di:

  • lavoratori con disabilità (art. 1 della Legge n. 68/1999);
  • lavoratrici di qualsiasi età con almeno due figli minori di età;
  • lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • lavoratrici che siano state vittime di violenza e inserite in percorsi di protezione certificati;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (trattasi delle Regioni dell’Abruzzo, della Calabria, della Campania, del Molise, della Puglia, della Sicilia e della Sardegna).


Ambito soggettivo di applicazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, hanno diritto a beneficiare della maggiore deducibilità del costo del lavoro:

  • le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (art. 73, c. 1, lett. a) e b) del TUIR);
  • le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio italiano mediante una stabile organizzazione (art. 73, c. 1, lett. d) del TUIR);
  • le società di persone ed equiparate e le imprese individuali (art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti di arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Condizioni per la fruizione della deduzione

Il datore di lavoro rientrante nell’ambito d’applicazione del regime fiscale di favore in esame può beneficiarne a condizione che:

a) l’assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato abbia comportato un incremento occupazionale. Tale requisito è accertato quando:

i) il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2024 (per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sia superiore al numero medio di lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta vigente al 31 dicembre 2023,

ii) al termine del periodo d’imposta 2024 il numero dei lavoratori in forza, ivi inclusi quelli con contratto a tempo determinato, sia superiore al numero complessivo dei lavoratori subordinati mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il numero dei lavoratori mediamente occupati a tempo indeterminato nel corso del periodo d’imposta 2023 e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in forza sia di un contratto a tempo indeterminato che determinato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 è ricavato sommando i quozienti ottenuti rapportando per ciascun lavoratore il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente con il dividendo di 365.

Per la determinazione dell’incremento occupazionale rilevano altresì le trasformazioni o conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato occorse nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024.

I lavoratori occupati a tempo parziale sono considerati in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale non assumono rilievo i lavoratori in distacco all’estero e i lavoratori i cui contratti di lavoro siano ceduti a seguito di trasferimento di azienda o ramo d’azienda ovvero ai sensi dell’art. 1406 del cod. civ..

L’impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori inviati dal datore di lavoro distaccante.

In ogni caso, l’incremento occupazionale è determinato al netto delle diminuzioni occupazionali occorse in Società controllate o collegate (art. 2359 del cod. civ.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’impresa utilizzatrice considera i lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata della missione, sempre che tra il somministrante e il lavoratore sia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b) il datore di lavoro abbia esercitato l’attività economica nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni (366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio);

c) la Società o l’ente datori di lavoro non siano in liquidazione ordinaria ovvero assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento) o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.


Determinazione del costo del lavoro

Il costo da prendere a riferimento ai fini della maggiore deducibilità è pari al minore importo tra il costo del lavoro effettivo determinato dall’incremento occupazionale registrato nell’anno 2024 e l’incremento complessivo del costo del personale che risulti dal conto economico, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (art. 2425, c. 1, lett. b), num. 9) del cod. civ.).

Alla luce di quanto previsto dalla relazione illustrativa del D.M. in esame, rientrano nel costo del personale effettivamente sostenuto dal datore di lavoro per le nuove assunzioni:

  • le retribuzioni comprensive di tutti gli elementi fissi e variabili stabiliti dalla legge o dal contratto applicato;
  • gli oneri sociali a carico del lavoratore;
  • gli oneri sociali a carico del datore di lavoro;
  • gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dal contratto collettivo di lavoro applicato, da accordi aziendali o norme aziendali interne.

Devono invece intendersi esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico quali, a titolo esemplificativo:

  • i buoni pasto;
  • le spese per l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
  • i costi per servizi di vitto e alloggio dei lavoratori in trasferta;
  • i costi relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

E' opportuno precisare che le precisazioni rese dal D.M. 25 giugno 2024 non rendono ancora possibile l'applicazione puntuale della disposizioni normative in esame. Si rimane dunque in attesa di auspicabili chiarimenti da parte dei Dicasteri. 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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