NOVA
N.39


08 LUGLIO 2024

Rapporto sulla situazione del personale - Proroga

Facendo seguito al D.I. 3 giugno 2024, mediante il quale è stato istituito un nuovo modello di rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2022-2023 di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con D.I. 2 luglio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la proroga del termine previsto per la trasmissione di detto rapporto, resa necessaria in considerazione degli intervenuti aggiornamenti apportati all’applicativo informatico per la compilazione dello stesso.

Dunque, dovendo intendersi superato il termine del 15 luglio 2024 (art. 1 del D.I. 3 giugno 2024), il datore di lavoro che occupi più di 50 lavoratori sarà tenuto a trasmettere per via telematica il suddetto rapporto entro il 20 settembre 2024 (art. 1 del D.I. 2 luglio 2024).

È confermato l’impianto sanzionatorio:

  • nell’ipotesi di mancata trasmissione del rapporto. In tal caso, la Direzione regionale del lavoro invita l’impresa interessata ad adempiervi nel termine di 60 giorni. Laddove l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’impresa (art. 46, c. 4 del D.Lgs. n. 198/2006);
  • quando il rapporto risulti mendace o incompleto, trovando applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 1.000 e euro 5.000,00 euro (art. 46, c. 4-bis del D.Lgs. n. 198/2006).

È appena il caso di precisare che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione in esame costituisce causa di esclusione dalla partecipazione ad un bando di gara indetto dalla Pubblica Amministrazione nell’ipotesi in cui l’operatore economico occupi almeno 51 lavoratori (art. 1, c. 1 dell’Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e D.M. 20 giugno 2023). Poiché l’operatore economico che occupi tra 15 e 50 lavoratori è tenuto a presentare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto pubblico una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2 dell’Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e D.M. 20 giugno 2023), è ragionevole ritenere che, in alternativa, questi possa provvedervi presentando il rapporto sulla situazione del personale di cui al richiamato art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 trasmesso su base volontaria per il tramite dell’applicativo reso disponibile dal Dicastero.

Quanto sopra accennato in materia di contratti pubblici, trova ovviamente applicazione anche nel caso in cui per l’esecuzione del contratto pubblico si attinga alle risorse finanziarie stanziate dal PNRR e dal PNC.

Resta inteso che il datore di lavoro che occupi sino a 50 lavoratori possa comunque presentare, su base volontaria, il suddetto rapporto.

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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