Con
circolare n. 16/2024 e risposta a interpello n. 136/2024, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in materia di
compensazione di crediti di natura tributaria e previdenziale, alla luce della
novità introdotte dall’art. 1, c. 94-98 della L. n. 213/2023 e dall’art. 4, c.
2 e 3 del D.L. n. 39/2024.
In
particolare, le citate disposizioni riguardano:
a) il divieto di compensazione, vigente a decorrere dal 1° luglio 2024, mediante il modello ‘F24’ in presenza di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo d’importo superiore a 100.000,00 euro (art. 37, c. 49-quinquies nel D.L. n. 223/2006, introdotto dall’art. 1 c. 94, lett. b) della Legge n. 213/2023).
In particolare, da tale data, è preclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione al datore di lavoro che abbia iscrizioni a ruolo per imposte erariali (ad esempio le imposte dirette) e relativi accessori (ad esempio sanzioni, interessi, restando comunque esclusi gli interessi di mora) o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti i pagamenti o non siano in essere provvedimenti sospensivi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Dunque, non è possibile ricorrere alla compensazione:
- giugno 2024;
- sino a quando le somme dovute non saranno corrisposte all’erario.
Il divieto di
compensazione in esame riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione tra
tributi di diversa tipologia (compensazione orizzontale), non rilevando la
compensazione di somme aventi la stessa natura tributaria (compensazione
verticale).
È possibile,
invece, procedere alla compensazione orizzontale di crediti maturati nei
confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Il divieto
alla compensazione viene meno a decorrere dalla data in cui l’importo
complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi
accessori sia ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro.
L’esclusione
della facoltà di avvalersi della compensazione ‘non opera invece con
riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia
intervenuta decadenza’.
I carichi
affidati all’agente della riscossione per i quali sia stata concessa la
rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro
qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate ovvero quando il
mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non abbia comportato la
decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione;
b) l’obbligo, decorrente sempre dal 1° luglio 2024, di utilizzare, laddove si ricorra all’istituto della compensazione, esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), non potendosi più utilizzare i servizi di internet banking offerti da intermediari qualificati quali le banche e Poste Italiane, anche in caso di versamenti con saldo finale di importo positivo (art. 1, c. 95 della Legge n. 213/2023).
Ai fini dell’obbligo in parola, non rileva l’eventuale:
- prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati,
- invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
Tale obbligo sussiste per tutte le compensazioni (orizzontali e verticali) ivi comprese quelle relative ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 1, c. 94, lett. a), 97, lett. a) e 98, Legge n. 213/2024).
Con riguardo all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, l’art. 1, c. 97, lett. a) della L. n. 213/2024 ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno progressivamente definite con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL.
Si rimane dunque in attesa di ulteriori chiarimenti in materia.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.