In
data 7 luglio 2024, è entrata in vigore la Legge n. 95/2024 di conversione del
D.L. n. 60/2024, recante ‘Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione’.
In
particolare, gli artt. 22, 23 e 24 del citato decreto legge introducono nuove
forme d’incentivo all’assunzione al fine di i) promuovere l’occupazione
giovanile, ii) favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le
lavoratrici svantaggiate e iii) sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno (ZES), contribuendo così alla riduzione
dei divari territoriali.
Di
seguito, si descrivono i meccanismi di funzionamento degli anzidetti incentivi
all’assunzione, precisando che le modalità attuative di ciascuna di tali misure
dovranno essere definite con appositi decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della richiamata Legge n.
95/2024 (4 settembre 2024).
All’INPS
è affidata la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate
per gli incentivi in parola. Pertanto, quando dall’attività di monitoraggio
dovesse essere rilevato, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite
di spesa, non potranno essere accolte ulteriori domande.
In
ogni caso, l’efficacia delle misure è subordinata al rilascio di apposita
autorizzazione da parte della Commissione europea.
Bonus
giovani
L’art.
22 del D.L. n. 60/2024 riconosce per un periodo massimo di 24 mesi l’esonero
dal versamento del 100 per cento dei contributi di previdenza posti complessivamente
a carico del datore di lavoro nel caso in cui questi assuma con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato un lavoratore che:
a) non abbia compiuto il 35mo anno d’età;
b) non sia mai stato prima occupato con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero
contributivo - peraltro riconosciuto anche nel caso di trasformazione di un
contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato -
compete nella misura massima mensile di 500 euro con riferimento alle sole
assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31
dicembre 2025.
Sono
esclusi dall’ambito d’applicazione della misura incentivante in esame i premi e
contributi dovuti all’INAIL.
La
misura mensile massima dell’esonero è elevato a 650 euro laddove l’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi un giovane lavoratore
destinato ad una sede od un’unità produttiva stabilite in una delle seguenti
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero
compete al datore di lavoro:
- nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015);
- che nei 6 mesi precedenti non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva presso la quale il giovane lavoratore è destinato;
- per il periodo residuo nell’ipotesi in cui il lavoratore sia stato precedentemente assunto presso altro datore di lavoro in osservanza dei requisiti soggettivi di cui sopra.
L'incentivo in esame non è cumulabile con altre forme d’esonero, ad eccezione del maggior costo del
lavoro ammesso in deduzione in forza dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023
nell’ipotesi di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
È disposta la revoca dell’esonero e la
restituzione del beneficio già fruito dal datore di lavoro qualora il
lavoratore sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo entro il
sesto mese successivo all’assunzione. Analogamente, dicasi nell’ipotesi di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un altro lavoratore avente
la stessa qualifica del lavoratore in relazione al quale è riconosciuto
l’esonero ed occupato nella medesima unità produttiva.
La revoca eventualmente disposta non ha
effetto sul periodo residuo laddove l’esonero possa essere fruito da un altro
datore di lavoro.
L’esonero
di cui sopra non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia stipulato un
contratto di:
- lavoro subordinato a tempo indeterminato con un lavoratore appartenente alla categoria di dirigente;
- apprendistato. Dell’incentivo in esame può avvalersi il datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un lavoratore che in precedenza sia stato assunto contratto d’apprendistato, ma che al termine del periodo d’apprendistato non sia stato confermato in servizio.
- lavoro domestico.
Bonus
donne
L’art.
23 del D.L. n. 60/2024 riconosce a beneficio del datore di lavoro un esonero dal
versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali posti complessivamente
a suo carico con riferimento all’assunzione effettuata nel periodo compreso tra
il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato di lavoratrici di qualsiasi età e prive di un impiego
regolarmente retribuito:
- da almeno 24 mesi, a prescindere dalla regione italiana di residenza;
- da almeno 6 mesi, quando siano residenti in una Regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) ovvero siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato e individuati, per quanto concerne l’anno 2024, dal D.M. 20 novembre 2023.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero, che non trova applicazione con riguardo ai premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compete nel limite mensile massimo di 650 euro.
L’esonero, che non è cumulabile con altri esoneri se non con quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 in tema di deducibilità del maggior costo del lavoro nell’ipotesi di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto dei lavoratori in forza per ciascun mese rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel corso dei 12 mesi precedenti.
Detto incremento è calcolato al netto delle diminuzioni del numero di lavoratori occupati in società controllate o collegate (art. 2359 del codice civile).
Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno (art. 24)
Al datore di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato compete l’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale posta complessivamente a suo carico nella misura del 100 per cento per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non trova applicazione con riferimento ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il limite massimo mensile d’importo dell’esonero è pari a 650 euro ed è fruibile:
a) dai soli datori di lavoro che nel mese in cui è effettuata la nuova assunzione occupino sino a 10 lavoratori;
b) laddove il lavoratore assunto sia destinato ad una sede od unità produttiva stabilita in una delle Regioni appartenenti alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
L’esonero, che non è applicabile al rapporto di lavoro domestico, di apprendistato così come al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un lavoratore appartenente alla categoria di dirigente, è riconosciuto a condizione che alla data d’assunzione il lavoratore:
- abbia compiuto il 35mo anno d’età;
- sia disoccupato da almeno 24 mesi.
L’esonero
compete al datore di lavoro:
- quando siano osservati i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- purché nei 6 mesi precedenti non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva presso la quale il giovane lavoratore è destinato;
- per il periodo residuo nell’ipotesi in cui il lavoratore sia stato precedentemente assunto presso altro datore di lavoro in osservanza dei requisiti soggettivi di cui sopra.
È disposta la revoca dell’esonero - che comporta altresì l’integrale restituzione del beneficio già fruito dal datore di lavoro - qualora il lavoratore sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo entro il sesto mese successivo all’assunzione.
La revoca è disposta anche nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un altro lavoratore avente la stessa qualifica del lavoratore in relazione al quale è riconosciuto l’esonero ed occupato nella medesima unità produttiva; in ogni caso, la revoca eventualmente disposta non ha effetto sul periodo residuo laddove l’esonero possa essere fruito da un altro datore di lavoro.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri se non con quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 in tema di deducibilità del maggior costo del lavoro nell’ipotesi di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.