In
data 2 agosto 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 103/2024, recante
disposizioni per la ‘Semplificazione dei controlli sulle attività economiche’. Talune
norme contenute nel citato decreto incidono direttamente anche sull’attività
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che ha pertanto reso opportune
precisazioni in materia mediante nota 31 luglio 2024, n. 1357.
Per
quanto qui d’interesse, assume particolare rilievo la disciplina introdotta in
tema di ‘diffida amministrativa’, intesa quale ‘invito, contenuto nel verbale
di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore (…), prima della
contestazione della violazione, a sanare la stessa’ (art. 1, c. 2, lett. d) del
D.Lgs. n. 103/2024).
In
via preliminare, occorre precisare che tale diffida differisce dal potere di
diffida di cui all’art. 13, c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 124/2004 in quanto in tale
ultima ipotesi la regolarizzazione delle inosservanze rilevate comporta
comunque il pagamento delle sanzioni, seppure in misura ridotta.
La
diffida amministrativa può essere adottata a condizione che la violazione
rilevata:
1) sia materialmente sanabile;
2) sia rilevata per la prima volta nell’arco del quinquennio che precede;
3) sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria d’importo massimo non superiore a 5.000 euro;
4) non abbia comportato la violazione di norme introdotte nell’ordinamento in ragione di vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria e dal diritto internazionale. A mero titolo esemplificativo, le violazioni del D.Lgs. n. 152/1997 - recante norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - non possono dunque formare oggetto di diffida amministrativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024.
In ogni caso, la diffida non può trovare applicazione con riferimento a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’ottemperanza
alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio. In
caso di mancata ottemperanza, l’organo di vigilanza procede alla formale
contestazione dell’illecito entro 90 giorni dall’accertamento.
Oltre
alle norme in materia di diffida amministrativa, rilevano le disposizioni
dettate dal citato decreto legislativo con riferimento a:
- l’ipotesi di non punibilità per errore scusabile, ricorrente nel caso in cui la violazione realizzata dal soggetto controllato sia stato commesso per errore sul fatto non determinato da colpa (art. 6, c. 5 del D.Lgs. 103/2024);
- il fascicolo informatico dell’impresa, al quale, quando le norme saranno effettivamente applicabili, l’organismo di vigilanza sarà tenuto ad accedere al fine di programmare l’attività ispettiva, assicurando così il coordinamento e la maggior efficacia possibile dell’attività stessa ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Detto
fascicolo, tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e
dell’Artigianato, contiene gli esiti dei controlli eventualmente già condotti
da altre amministrazioni o autorità. L’organismo di vigilanza non ha titolo
alcuno a esigere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel
fascicolo informatico.
Resta inteso
che nel fascicolo dovrà altresì confluire la ‘lista di conformità INL’, un
attestato che esonera il soggetto da ulteriori controlli per un periodo di 12
mesi (art. 29, c. 7-9 del D.Lgs. n. 19/2024);
- i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche che però non costituiscono un elemento di novità per l’attività istituzionale dell’INL, in quanto già operanti; più precisamente, trattasi dei principi i) della ‘fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni’ nonché ii) della ‘efficacia, efficienza e proporzionalità’, comportante anche la minimizzazione delle richieste documentali in ragione del criterio del ‘minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato’ (art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 103/2024). Al proposito, è previsto che ‘non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta’ (art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 103/2024).
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.