NOVA
N.43


05 AGOSTO 2024

Diffida amministrativa e fascicolo digitale dell’impresa

In data 2 agosto 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 103/2024, recante disposizioni per la ‘Semplificazione dei controlli sulle attività economiche’. Talune norme contenute nel citato decreto incidono direttamente anche sull’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che ha pertanto reso opportune precisazioni in materia mediante nota 31 luglio 2024, n. 1357.

Per quanto qui d’interesse, assume particolare rilievo la disciplina introdotta in tema di ‘diffida amministrativa’, intesa quale ‘invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore (…), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa’ (art. 1, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 103/2024).

In via preliminare, occorre precisare che tale diffida differisce dal potere di diffida di cui all’art. 13, c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 124/2004 in quanto in tale ultima ipotesi la regolarizzazione delle inosservanze rilevate comporta comunque il pagamento delle sanzioni, seppure in misura ridotta.

La diffida amministrativa può essere adottata a condizione che la violazione rilevata: 

1) sia materialmente sanabile;

2) sia rilevata per la prima volta nell’arco del quinquennio che precede;

3) sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria d’importo massimo non superiore a 5.000 euro;

4) non abbia comportato la violazione di norme introdotte nell’ordinamento in ragione di vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria e dal diritto internazionale. A mero titolo esemplificativo, le violazioni del D.Lgs. n. 152/1997 - recante norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - non possono dunque formare oggetto di diffida amministrativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024. 

In ogni caso, la diffida non può trovare applicazione con riferimento a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’ottemperanza alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio. In caso di mancata ottemperanza, l’organo di vigilanza procede alla formale contestazione dell’illecito entro 90 giorni dall’accertamento. 

Oltre alle norme in materia di diffida amministrativa, rilevano le disposizioni dettate dal citato decreto legislativo con riferimento a:

  • l’ipotesi di non punibilità per errore scusabile, ricorrente nel caso in cui la violazione realizzata dal soggetto controllato sia stato commesso per errore sul fatto non determinato da colpa (art. 6, c. 5 del D.Lgs. 103/2024);
  • il fascicolo informatico dell’impresa, al quale, quando le norme saranno effettivamente applicabili, l’organismo di vigilanza sarà tenuto ad accedere al fine di programmare l’attività ispettiva, assicurando così il coordinamento e la maggior efficacia possibile dell’attività stessa ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Detto
    fascicolo, tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria e dell’Artigianato, contiene gli esiti dei controlli eventualmente già condotti da altre amministrazioni o autorità. L’organismo di vigilanza non ha titolo alcuno a esigere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico. Resta inteso che nel fascicolo dovrà altresì confluire la ‘lista di conformità INL’, un attestato che esonera il soggetto da ulteriori controlli per un periodo di 12 mesi (art. 29, c. 7-9 del D.Lgs. n. 19/2024); 
  • i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche che però non costituiscono un elemento di novità per l’attività istituzionale dell’INL, in quanto già operanti; più precisamente, trattasi dei principi i) della ‘fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni’ nonché ii) della ‘efficacia, efficienza e proporzionalità’, comportante anche la minimizzazione delle richieste documentali in ragione del criterio del ‘minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato’ (art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 103/2024). Al proposito, è previsto che ‘non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta’ (art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 103/2024).


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.






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