FOCUS ON
N.10


15 LUGLIO 2024

CCNL Turismo – Ipotesi di accordo

Il 5 luglio 2024, FEDERALBERGHI e FAITA insieme con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti da aziende del Turismo.

Il contratto decorre dal 1° luglio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa.

L’accordo interviene su diversi istituti normativi oltre che sui trattamenti economici; di seguito si esaminano le principali modifiche.

- Art. 1 Campo di applicazione. 
L’accordo ha ridimensionato il campo di applicazione del CCNL, eliminando stabilimenti balneari, pubblici esercizi, alberghi diurni e imprese di viaggi e turismo e modificando alcuni settori. 

- Art. 7 Pari opportunità
Sul punto l’accordo prevede disposizioni finalizzate a dare attuazione alle previsioni del D.Lgs. 198/2006 come modificato dalla legge 162/21 e della direttiva (UE) 2023/970 volta a rafforzare il principio di parità di retribuzione tra uomini e donne, attraverso la nomina del c.d. Garante della Parità con compiti di intervento sul tema presso i datori di lavoro.

- Art. 11 Premio di risultato
E’ stata integrata la disciplina del premio di risultato con una precisazione degli indicatori del premio.

- Art. 13 Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
Per la pratica diffusione della contrattazione di secondo livello, la disciplina contrattuale è stata modificata come segue. 

  Lavoratori Premio Difficoltà economiche
1° ipotesi: sottoscrizione di un accordo integrativo entro il 31.10.2026 - in forza nel mese precedente la scadenza definita nei contratti integrativi Liv. A e B: €296,00 In presenza di difficoltà economico produttive (ad esempio in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali) sarà possibile omettere il pagamento del premio dandone comunicazione scritta alle RSA o alle organizzazioni territoriali organizzazioni sindacali per giusti e allegando documentazione utile a comprovare la situazione di crisi, direttamente o per il tramite di un’associazione stipulante. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere un apposito incontro per l’esame della situazione. 
- sul LUL da almeno 6 mesi  
- raggiungimento degli obiettivi previsti con accordo integrativo aziendale o territoriale Liv. 1,2,3 €251,00
   
  Liv. 4,5 €222,00
   
  Liv. 6s, 6 e 7 €178,00 (1) (2)
   
  Da riproporzionare rispetto ai giorni di effettivo lavoro.
2° ipotesi: assenza di un accordo integrativo entro il 31.10.26, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa - sul LUL da almeno 6 mesi Erogare con la retribuzione del mese di novembre 2027: In presenza di una crisi economica di particolare rilievo con riferimento ad eventi naturali estremi, accertata dalle oosss le aziende sono esonerate dal pagamento. 
 
Liv. A e B: €186,00
 
Liv. 1,2,3 €158,00
 
Liv. 4,5 €140,00
 
Liv. 6s, 6 e 7 €112,00 (1) (2) (3)
 
Gli importi possono essere destinati al Fon.Te
 
 
 
3° ipotesi: accordo di welfare   €140,00 strumenti di welfare, da riproporzionare per i part time (2)
 
Gli importi possono essere destinati al Fon.Te
 
(1)   Per i part time il premio è calcolato in proporzione all’entità di lavoro prestata
(2)   Il premio non è utile ai fini del calcolo di ogni istituto di legge e contrattuali. Il premio è assorbito da ogni trattamento economico individuale e collettivo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal CCNL riconosciuto dal 1° luglio 2024. Non sono assorbiti gli elementi salariali in cifra fissa riconosciuti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.
(3)   Per le assunzioni o cessazioni del rapporto di lavoro nel periodo 1° novembre 2026 - 31 ottobre 2027, gli importi verranno erogati pro quota sulla base dei mesi di anzianità maturati.


- Art. 23 Finanziamento della bilateralità
Viene confermata l’obbligatorietà del versamento della quota a carico del datore di lavoro (0,20/0,40) a favore della bilateralità. 
Il mancato versamento della quota comporta il pagamento al lavoratore per 14 mensilità di un EDR non assorbibile pari allo 0,60% della paga base conglobata (art. 152 ccnl). L’elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti di legge e contrattuali, incluso il TFR. Resta ferma la responsabilità del datore di lavoro per le prestazioni non erogate. 

- Art. 48 Classificazione del personale
E’ stata prevista una classificazione unica articolata su dieci livelli professionali (di cui due relativi alla categoria Quadri) e altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono specifiche declaratorie. Sono state, inoltre, eliminate vecchie figure con l’inserimento di nuove, nell’ottica dell’innovazione e della digitalizzazione e della creazione di nuove figure con competenze in materia di controllo di qualità, pricing, revenue, digital marketing, reputation e social media, wellness e terme.

- Art. 51 Passaggi di qualifica
In caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo 6 mesi.
In caso di mansioni promiscue si fa riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

- Art. 79-bis Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2015 viene previsto che la casistica per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (entro il limite di 24) va individuata con accordi da stipulare a livello territoriale (es. olimpiadi, expo, Giubileo). 
Tale casistica opera anche nelle ipotesi di proroghe e rinnovi successivi ai 12 mesi ma entro il limite di 24.

- Art. 97 Appalto di servizi
Viene introdotto un meccanismo di consultazione in caso di cambio appalti.

- Art. 97-bis Internalizzazione
A livello aziendale, possono essere definiti percorsi di reinternalizzazione degli appalti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro.

- Art. 111 Riduzioni di orario
I permessi per riduzione di orario non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, eccezion fatta per i periodi di congedo per maternità. Paternità e per i congedi parentali.

- Art. 130 Ferie
Dal computo dell’anzianità di servizio per la maturazione delle ferie non vanno detratti i periodi di assenza per maternità, paternità e congedo parentale, malattia e infortunio.

Paga base e incrementi retributivi 
Gli importi degli incrementi retributivi sono i seguenti: 

Livelli

Lug. 2024

Giu. 2025

Mag. 2026

Apr. 2027

Nov. 2027

A

99,77

57,01

49,88

49,88

28,51

B

92,37

52,78

46,18

46,18

26,39

1

86,06

49,18

43,03

43,03

24,59

2

78,66

44,95

39,33

39,33

22,47

3

74,18

42,39

37,09

37,09

21,20

4

70,00

40,00

35,00

35,00

20,00

5

65,65

37,51

32,82

32,82

18,76

6s

63,12

36,07

31,56

31,56

18,04

6

62,23

35,56

31,11

31,11

17,78

7

58,31

33,32

29,16

29,16

16,66

Specifici importi sono previsti per gli alberghi a una stella e i campeggi con licenze minori.


Di seguito i nuovi minimi

Livelli

Lug. 2024

Giu. 2025

Mag. 2026

Apr. 2027

Nov. 2027

A

2.309,93

2.366,94

2.416,82

2.466,71

2.495,22

B

2.138,57

2.191,35

2.237,53

2.283,72

2.310,11

1

1.992,50

2.041,68

2.084,71

2.127,73

2.152,32

2

1.821,13

1.866,07

1.905,40

1.944,73

1.967,20

3

1.717,55

1.759,94

1.797,04

1.834,13

1.855,32

4

1.620,69

1.660,69

1.695,69

1.730,69

1.750,69

5

1.519,93

1.557,44

1.590,27

1.623,09

1.641,85

6s

1.461,49

1.497,57

1.529,13

1.560,69

1.578,72

6

1.440,78

1.476,34

1.507,45

1.538,57

1.556,35

7

1.350,12

1.383,45

1.412,60

1.441,76

1.458,42


Ai quadri (livelli A e B) spetta un'indennità di funzione pari, rispettivamente, a 75,00 euro e 70,00 euro.

 

Extra

La retribuzione oraria per il personale extra e di surroga è la seguente:

Livelli

Lug. 2024

Giu. 2025

Mag. 2026

Apr. 2027

Nov. 2027

4

14,89

15,26

15,58

15,90

16,09

5

14,19

14,54

14,85

15,16

15,33

6s

13,58

13,91

14,20

14,50

14,67

6

13,41

13,74

14,03

14,32

14,48

7

12,55

12,86

13,13

13,40

13,56


- Art. 160 - Tredicesima e art. 161 - Quattordicesima. Precisazioni sono previste anche con riferimento alle mensilità aggiuntive. Tra le principali, si riporta l’obbligo decorrente dal 1° luglio 2024, di computare i periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i periodi di congedo parentale ai fini dell’integrale maturazione della tredicesima.
Si computano i periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) ai fini dell’integrale maturazione della quattordicesima e i periodi di congedo parentale agli stessi fini solo a partire dal 1° dicembre 2027.

- Art. 163 – Assistenza sanitaria
Dal 1° luglio 2027, la contribuzione al Fondo FAST è di 15,00 euro mensili per ciascun iscritto di cui €13,00 a carico del datore di lavoro e € 2,00 euro.
La quota di iscrizione e la contribuzione al Fondo sono parte integrante del trattamento economico e, quindi, in caso di omissione del versamento delle suddette quote da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR), non assorbibile, pari a 14,00 euro mensili (per 14 mensilità), fermo restando il diritto alle prestazioni sanitarie ed al risarcimento del maggior danno subito.

- Art. 144. Assistenza integrativa per i quadri
E’ incrementata la contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.
Di seguito i nuovi importi:

Decorrenza

Quota datore di lavoro

Quota lavoratore

Totale

1.1.25

360,00 €

50,00 €

410,00 €

1.1.26

380,00 €

50,00 €

430,00 €

- Art. 177-bis Congedi per le donne vittime di violenze di genere
In attuazione delle previsioni dell’art. 24 del D.Lgs 80/2015 sono stati previsti e disciplinati specifici congedi per le donne vittime di violenze di genere ed inserite nei relativi percorsi di protezione. 

- Art. 178 Tutela della genitorialità
L’accordo recepisce le modifiche normative intervenute negli ultimi interventi normativi e precisa con quali modalità i congedi e i permessi sono computati nell’anzianità di servizio, per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima, oltre che per la maturazione degli istituti indiretti.

- Art. 179 Integrazione
Viene richiamata la normativa di legge e confermata l’integrazione dell’indennità di maternità fino a raggiungere il 100% della retribuzione e l’incidenza sui ratei di tredicesima e quattordicesima.

- Art. 180 Congedo parentale
Viene richiamata la normativa di legge e confermata l’incidenza sui ratei di:
- tredicesima da subito 
- e di quattordicesima dal 1° dicembre 2027. 


Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno. 






© Copyright ArlatiGhislandi, Milano – 2020

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